Benvenuti sul blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Oggi parleremo di accrescimento, un istituto del diritto successorio che incide in modo significativo sulle quote ereditarie, soprattutto quando il testatore nomina più eredi o quando un singolo bene è legato a più beneficiari. Scopriamo insieme cos’è, quando si applica e quali effetti produce.

Cos’è l’accrescimento e quando si applica
L’accrescimento scatta se il testatore ha chiamato più soggetti a succedergli congiuntamente (senza specificare le quote, o specificandole in parti uguali) e uno di questi soggetti non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. In parole più semplici, la quota del beneficiario che rinuncia (o che risulta impossibilitato a subentrare) si “espande” a favore degli altri, aumentandone la rispettiva quota.
Per fare un esempio pratico, se Tizio istituisce eredi Primo, Secondo, Terzo e Quarto in parti uguali, ognuno dovrebbe ricevere un quarto. Se Quarto decide di rinunciare, la sua quota va “ad accrescersi” in favore degli altri coeredi, che ora erediteranno un terzo ciascuno.
Le norme di riferimento
Art. 674 c.c.: regola l’accrescimento tra coeredi (chiamati all’universalità dei beni).
Art. 675 c.c.: prevede l’accrescimento anche tra collegatari, cioè quando più persone ricevono uno stesso bene a titolo di legato.
Perché esiste l’accrescimento?
La ratio dell’istituto è tutelare la volontà presunta del testatore. Quando nomina più beneficiari senza differenziare le quote o in parti uguali, è come se avesse espresso il desiderio che ognuno di loro possa godere potenzialmente dell’intero asse ereditario, salvo poi ripartirlo tra tutti coloro che effettivamente accettano. Se qualcuno dovesse mancare o rinunciare, le quote degli altri si espandono automaticamente.
Effetti retroattivi e natura “solidale” della vocazione
Vocazione “solidale”
Chi è chiamato in accrescimento non riceve un nuovo diritto autonomo, ma espande la propria chiamata originaria. È come se tutti fossero chiamati per l’intero, ma la quota di ciascuno si “comprime” in presenza degli altri coeredi.
Effetto automatico e retroattivo
L’effetto dell’accrescimento opera in modo automatico: il coerede o collegatario non può rinunciare soltanto a questa espansione. E, soprattutto, decorre sin dall’apertura della successione (art. 459 c.c.), anche se l’evento (rinuncia o esclusione di un coerede) si verifica successivamente.
Volontà contraria del testatore
L’accrescimento non si applica se il testatore ha espresso una volontà diversa nel testamento. Ad esempio, potrebbe aver stabilito una sostituzione a favore di un altro erede o legatario, impedendo così che la quota si riversi sui coeredi originari.
Accrescimento tra legatari
L’istituto vale anche per più persone cui sia stato legato lo stesso bene. Se uno dei legatari non può o non vuole accettare, la sua quota va ad accrescere quella degli altri legatari. Il diritto di rappresentazione, però, resta sempre salvo per i discendenti e i collaterali previsti dalla legge, qualora operi in concreto.
Conclusioni: perché è importante una consulenza specializzata
L’accrescimento può modificare in modo significativo la spartizione ereditaria, soprattutto quando esiste una pluralità di eredi o legatari. Un’interpretazione errata delle disposizioni testamentarie o delle norme sull’accrescimento può portare a contenziosi tra eredi.
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