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Come distruggere un testamento olografo e perché vale come revoca tacita?

  • sofiazanelotti
  • 14 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Benvenuti sul blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Se avete redatto un testamento olografo (scritto interamente a mano) e avete cambiato idea su come disporre dei vostri beni, potreste chiedervi come revocarlo. Una delle modalità per annullare gli effetti di un testamento olografo è distruggerlo fisicamente. Vediamo insieme quali comportamenti la legge considera revoca tacita, quando vale la presunzione di revoca e come è possibile fornire la prova contraria.


distruggere testamento

La revocabilità del testamento e la distruzione come “prova” di nuova volontà

Il testamento, secondo l’art. 587 c.c., è un atto revocabile. Ciò significa che fino all’ultimo istante di vita, il testatore può cambiare idea, modificare o eliminare le volontà già espresse.


La revoca può essere:

  1. Espressa: tramite una dichiarazione formale.

  2. Tacita: derivante da un comportamento o da un nuovo testamento incompatibile con il precedente.

  3. Legale: imposta dalla legge a seguito di eventi come la sopravvenienza di figli (art. 687 c.c.).


Tra le forme di revoca tacita del testamento olografo, l’art. 684 c.c. riconosce distruzione, lacerazione e cancellazione della scheda come segno presunto di volontà revocatoria.


Come funziona questa presunzione e in quali casi si applica?

Distruzione, lacerazione e cancellazione: cosa prevede la legge

L’art. 684, comma 1, c.c. stabilisce che:

“Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.”

Ciò significa che la distruzione materiale della scheda (ad esempio, gettarla nel fuoco) o la lacerazione fisica del foglio, o ancora la cancellazione del testo scritto, fa nascere la presunzione che il testatore abbia deciso di revocare il suo testamento. Se il testamento era unico, la successione torna a essere disciplinata dalla legge (successione legittima), salvo che il testatore disponga un nuovo testamento.


Esempio pratico

Tizio, dopo aver scritto un testamento olografo a favore di Caio, lo strappa e lo butta via. Tale gesto rende presumibile che Tizio abbia voluto revocare le disposizioni a favore di Caio, riportando la successione alla legge, o rendendo spazio a un eventuale nuovo testamento.


Presunzione relativa: si può fornire la prova contraria

La legge consente di contestare la presunzione di revoca se si dimostra che:

  1. La distruzione è avvenuta ad opera di terzi, non autorizzati dal testatore (ad esempio, un parente in conflitto, un incidente, un evento fortuito come un incendio).

  2. Il testatore non aveva effettivamente l’intenzione di revocare il testamento (circostanza più rara e complicata da provare, ma teoricamente possibile).


La distruzione, lacerazione o cancellazione deve essere dunque voluta o almeno consapevolmente decisa dal testatore per configurarsi come revoca tacita. In talune ipotesi, una persona terza può “collaborare” materialmente alla distruzione, ma sempre su impulso e con la volontà del testatore.


Ipotesi di irreperibilità e altre casistiche

L’art. 684 c.c. disciplina le fattispecie di distruzione, lacerazione, cancellazione. In modo analogo, se il testamento non si trova più (irreperibile), si presume che sia stato volontariamente distrutto dal testatore. Anche in questo caso, vale la presunzione di revoca, salvo prova contraria (ad esempio, se risulta probabile il furto del documento).


Comportamenti simili non elencati dalla legge (per esempio, sgualcire la scheda o nasconderla) non rientrano tra i casi di revoca tacita. L’art. 684 c.c., infatti, elenca in modo tassativo i comportamenti validi. In questi casi “analoghi” ma non previsti, non opera la presunzione legale, anche se la volontà revocatoria può emergere da altre circostanze.


Collaborazione di terzi e atto personalissimo

Il testamento, così come la sua revoca, è un atto personalissimo: solo il testatore può disporre delle proprie ultime volontà. Tuttavia, nel caso di distruzione, la “collaborazione” di un terzo è ammessa come mera esecuzione materiale della volontà del testatore — si pensi a chi è immobilizzato e chiede a un familiare di bruciare la scheda. L’importante è che la decisione provenga dal testatore in modo lucido e consapevole, altrimenti la presunzione di revoca non opera.


Conclusioni

Distruggere un testamento olografo è uno dei metodi di revoca tacita. Il Codice Civile presume che il gesto volontario di cancellare, lacerare o distruggere la scheda equivalga a un cambio di volontà. Ciò non impedisce di fare un nuovo testamento successivamente, o di provare che la distruzione avvenne per cause accidentali o senza il consenso del testatore. In tal caso, la revoca non sarà valida.


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  • Valutare la possibilità di prova contraria alla presunzione di revoca;

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