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sofiazanelotti

Come si fa a dividere un'eredità?

Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte, per mezzo della quale si realizza in maniera equa il subingresso di determinati, nuovi titolari nei rapporti giuridici trasmissibili che riguardavano il soggetto defunto, detto de cuius, quando era ancora in vita.


La divisione ereditaria: come si realizza?La comunione ereditaria si scioglie attraverso il meccanismo della divisione ereditaria, al cui esito il coerede diventa unico titolare dei beni ereditati non singolarmente ma per la quota ideale a lui assegnata; può essere di tre tipi:

- contrattuale, quando si realizza in base ad un accordo tra i coeredi, un vero e proprio contratto che, quando ha per oggetto beni immobili o diritti immobiliari, deve avere la forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto;

- giudiziale, quando in mancanza di un accordo, ci si rivolge al giudice. Di recente introdotta, esiste anche la divisione giudiziale semplificata, affidata a un notaio o avvocato nominato dal Tribunale quando non c’è contestazione sul diritto alla divisione e sulle quote;

- testamentaria, quando è stabilita dallo stesso testatore.La divisione può essere sempre chiesta da uno o più coeredi nei confronti di tutti gli altri con esclusione dei semplici chiamati all’eredità.


Quanto ai beni immobili, se divisibili, non si pongono particolari problemi, poiché ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura come per i beni mobili; al contrario, se il loro frazionamento è necessario per operare la divisione, ma richiede soluzioni tecniche costose, potendo diminuire degli stessi valore e funzionalità, per l’art. 720 del codice civile, tali beni devono essere interamente compresi nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore con addebito dell’eventuale eccedenza, altrimenti possono essere assegnati alle porzioni di più coeredi che congiuntamente ne richiedano l’attribuzione.

Si procede allora con la vendita del bene, se alle soluzioni così prospettate non hanno voluto aderire i coeredi, per arrivare infine alla cd. resa dei conti tra condividenti, alla formazione dello stato passivo e attivo dell’eredità, alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi reciproci; l’iter prevede alcuni passaggi preliminari in cui i coeredi devono conferire (in natura o per equivalente) tutto ciò che era stato loro donato dal defunto in vita e imputare alla propria quota i debiti verso il de cuius e verso gli altri coeredi per via della comunione.


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