Il trust, nato nel diritto anglosassone e in via di diffusione anche in Italia, rappresenta uno strumento giuridico innovativo e versatile che permette di segregare un patrimonio destinandolo a uno scopo specifico o a beneficio di uno o più soggetti.

Cos'è un Trust?
In termini giuridici, il trust si configura come un negozio giuridico unilaterale che coinvolge tre figure chiave:
Disponente (settlor): Il soggetto che istituisce il trust e ne definisce le regole di funzionamento, stabilendo la destinazione dei beni e le modalità di gestione.
Trustee (gestore): La persona fisica o giuridica a cui vengono trasferiti i beni del trust, con l'obbligo di amministrarli e gestirli secondo le disposizioni del disponente.
Beneficiario: Il soggetto a cui favore vengono destinati i beni o i redditi del trust.
Come Funziona un Trust?
Il disponente trasferisce beni (immobili, denaro, opere d'arte, ecc.) al trustee, che assume la titolarità giuridica degli stessi. Tuttavia, i beni non entrano a far parte del patrimonio del trustee, ma costituiscono un patrimonio separato con una propria destinazione. Il trustee ha il dovere di amministrare i beni con diligenza e prudenza, in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust e alle direttive del disponente.
Caratteristiche Essenziali del Trust
Secondo l'articolo 2 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, gli elementi essenziali del trust sono:
Soggetti: Disponente, trustee e beneficiario (eventualmente anche un protector).
Oggetto: Beni conferiti in trust.
Atto: Negozio giuridico istitutivo del trust.
Funzione: Realizzazione di un interesse per il beneficiario o di uno scopo.
Vantaggi del Trust
Il trust offre numerosi vantaggi, tra cui:
Protezione dei beni: I beni del trust sono segregati dal patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, il che li rende inattaccabili dai creditori.
Pianificazione successoria: Il trust permette di pianificare la successione dei propri beni in modo flessibile e sicuro, garantendo che i beni vengano destinati ai soggetti prescelti secondo le proprie volontà.
Tutela dei minori e disabili: Il trust può essere utilizzato per tutelare i minori o i soggetti disabili, garantendo loro un futuro sicuro e protetto.
Riservatezza: Il trust è un atto riservato, non soggetto a pubblicità legale, tutelando la privacy del disponente e dei beneficiari.
Efficienza fiscale: In alcuni casi, il trust può comportare vantaggi fiscali, soprattutto in relazione alla successione dei beni.
Tipologie di Trust
Esistono diverse tipologie di trust, ognuna con caratteristiche specifiche:
Trust di scopo: Destinato al perseguimento di un determinato fine, come la promozione della cultura, la tutela dell'ambiente o la ricerca scientifica.
Trust con beneficiari: Destinato a beneficio di uno o più soggetti, che possono essere individuati nell'atto istitutivo o successivamente.
Trust fisso: Prevede una rigida ripartizione dei beni e dei redditi del trust tra i beneficiari, stabilita nell'atto istitutivo e non modificabile nel tempo.
Trust discrezionale: Attribuisce al trustee o al protector la facoltà di individuare i beneficiari e di stabilire le modalità di attribuzione dei beni e dei redditi, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione del trust.
Disciplina del Trust in Italia
Il trust non è ancora disciplinato da una legge organica in Italia. Tuttavia, è stato riconosciuto con la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, che ha permesso l'utilizzo di questo strumento giuridico anche nel nostro ordinamento.
Come Istituire un Trust
I beni conferiti in trust, con la specifica dei diritti reali su di essi.
Le disposizioni relative all'amministrazione e alla gestione del trust, precisando i poteri e i doveri del trustee.
Le disposizioni relative alla devoluzione dei beni al termine del trust, stabilendo la destinazione finale dei beni e dei redditi.
Eventuali figure accessorie, come il protector, con la definizione dei suoi compiti e delle sue funzioni.
Aspetti Fiscali del Trust
In Italia, la disciplina fiscale del trust è ancora in evoluzione e necessita di chiarimenti da parte delle autorità competenti. Tuttavia, alcune prime indicazioni possono essere tratte dalla normativa vigente e dalla prassi in materia.
Reddito del trust: Il reddito prodotto dai beni conferiti in trust è generalmente imputato al trustee, che assume la qualifica di soggetto IRES o IRPEF a seconda della sua natura (persona fisica o giuridica).
Trasferimento dei beni: Il trasferimento dei beni al trust non è generalmente soggetto a tassazione, salvo che non riconfiguri una donazione indiretta o una cessione di beni tra familiari.
Devoluzione dei beni: La devoluzione dei beni ai beneficiari al termine del trust potrebbe essere soggetta a tassazione, in base alla natura del beneficiario e alle modalità di devoluzione stabilite nell'atto istitutivo.
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