Benvenuti nel blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Dopo aver parlato di nullità, oggi rispondiamo a un’altra domanda molto comune sui motori di ricerca: “Quando un testamento è annullabile?”. Analizzeremo le principali cause di annullabilità, i soggetti che possono farla valere e gli effetti pratici dell’annullamento.

Nullità, annullabilità e inefficacia: una rapida distinzione
Prima di entrare nel merito, è utile ricordare che:
Testamento nullo: presenta un vizio talmente grave da rendere impossibile produrre effetti.
Testamento annullabile: presenta un difetto meno grave, ma può comunque produrre effetti finché non venga impugnato.
Testamento inefficace: è valido, ma non è in grado di produrre i suoi effetti (per motivi esterni al testamento stesso).
In questo articolo parleremo solo della annullabilità, lasciando da parte nullità e inefficacia.
Cos’è l’annullabilità e in cosa si differenzia dalla nullità
L’annullabilità è una forma di invalidità meno grave rispetto alla nullità. Un testamento annullabile:
è in un primo momento valido ed efficace;
produce i suoi effetti fino a quando chi ne ha interesse (con un effettivo interesse a subentrare o a rivedere la devoluzione dei beni) non lo impugna in tribunale;
può essere dichiarato inefficace solo a seguito di una sentenza costitutiva di annullamento, con effetto retroattivo.
Nella nullità, invece, il testamento non produce alcun effetto sin dall’origine, perché affetto da un vizio insuperabile e gravissimo.
Le principali cause di annullabilità testamentaria
Le cause di annullabilità del testamento si distinguono in formali e sostanziali.
1. Annullabilità formali
Si parla di annullabilità formali quando il testamento non rispetta in modo corretto alcuni requisiti di forma meno gravi (art. 606, comma 2, c.c.), diversi da quelli che determinano la nullità (assenza di autografia, sottoscrizione, redazione per iscritto o sottoscrizione del notaio).Esempi di difetti di forma che non intaccano le parti essenziali e che dunque conducono all’annullabilità (e non alla nullità) potrebbero riguardare imperfezioni di datazione, irregolarità nella presenza di testimoni, omissione di formula, ecc.
2. Annullabilità sostanziali
Le principali fattispecie sono:
Incapacità di disporre per testamento (art. 591 c.c.)
Chi non ha compiuto la maggiore età.
Gli interdetti per infermità mentale.
Gli incapaci naturali: persone che, pur non interdette, al momento della redazione del testamento erano incapaci di intendere e di volere (ad esempio a causa di un abuso di alcol, di stupefacenti o di un malore).
In questi casi, la legge non parla espressamente di “annullabilità”, ma si ritiene comunemente che il testamento redatto da un soggetto incapace di testare sia appunto annullabile.
Vizi della volontà (art. 624 c.c.)
Errore: il testatore si sbaglia su fatti, persone o circostanze determinanti (per es., una falsa convinzione su chi sia il destinatario).
Violenza: il testatore è costretto a testare sotto minacce o costrizioni fisiche/psicologiche.
Dolo o “captazione”: qualcuno inganna il testatore con mezzi fraudolenti per convincerlo a disporre a proprio favore.
È annullabile anche la disposizione testamentaria frutto di errore sul motivo (art. 624, comma 2, c.c.) quando l’errore risulta dal testamento stesso ed è l’unico che ha indotto il testatore a disporre in un certo modo.
Chi può impugnare un testamento annullabile e in che tempi
A differenza dei contratti, il testamento è un atto unilaterale e non recettizio (non serve la comunicazione a un destinatario). Per questo motivo, la legge estende la possibilità di impugnarlo a chiunque vi abbia un interesse (art. 606, comma 2, c.c.), dunque non solo al testatore (che, peraltro, è deceduto), ma a:
eredi legittimi, coeredi, legatari, o in generale soggetti che trarrebbero vantaggio dall’annullamento;
chi desidera subentrare all’attuale beneficiario della disposizione, ecc.
La legge prevede inoltre precisi termini di prescrizione per l’azione di annullamento. In particolare:
Incapacità di testare (art. 591, ultimo comma, c.c.): l’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Vizi della volontà (art. 624, ultimo comma, c.c.): l’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui gli interessati hanno avuto notizia dell’errore, della violenza o del dolo.
Cosa succede se il testamento viene annullato
Finché nessuno impugna il testamento, esso resta valido ed efficace, e il beneficiario conserva i beni ereditati. Se invece viene emessa sentenza di annullamento, la disposizione viziata cessa i suoi effetti con efficacia retroattiva.
Effetti retroattivi tra le parti: l’onerato o l’erede che aveva ricevuto i beni li perde come se non li avesse mai posseduti, con le regole dell’art. 1445 c.c. (riferite ai contratti).
Tutela dei terzi in buona fede: chi ha acquistato un bene (mobile o immobile) dall’erede apparente può vedersi salvaguardato a determinate condizioni (artt. 534 e 2652 c.c.), per non ledere la sicurezza dei traffici giuridici.
Conclusioni: l’assistenza di ForLife per tutelare la tua eredità
L’annullabilità del testamento è un tema complesso, che può generare lunghe controversie tra parenti e beneficiari. Per evitare errori formali o sostanziali nella redazione delle ultime volontà, o per far valere un vizio che lede i tuoi diritti, è essenziale rivolgersi a esperti in materia successoria.
Lo Studio ForLife offre:
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Supporto giuridico per verificare i requisiti di capacità del testatore o l’eventuale presenza di dolo o captazione da parte di terzi.
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