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Si può rinunciare all’eredità e anche alla quota di legittima? Ecco cosa sapere

sofiazanelotti

Benvenuti sul blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Oggi affrontiamo una domanda molto diffusa: “È possibile rinunciare alla quota di legittima allo stesso modo in cui si rinuncia all’eredità?”. Spiegheremo che cosa significa quota di legittima, in che modo è diversa dall’eredità vera e propria e quali conseguenze ha la rinuncia in entrambi i casi.


rinuncia legittima

Chi sono i legittimari e cos’è la legittima

La legge italiana, all’art. 536 c.c., riserva una quota minima dell’eredità a determinati familiari del defunto, chiamati legittimari (o “eredi necessari”). Rientrano in questa categoria:

  • il coniuge (o la persona unita civilmente);

  • i figli;

  • se non vi sono figli, gli ascendenti (genitori del de cuius).


Lo scopo è tutelare i parenti più stretti, impedendo che il testatore possa disporre tutto il suo patrimonio a favore di terzi.


Quando il legittimario viene “pretermesso”

Può capitare che il testatore scelga, tramite testamento o donazioni in vita, di non chiamare affatto un legittimario. In tal caso, quest’ultimo può agire in riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) per recuperare la quota che gli spetta di diritto. Se invece non agisce, non riceverà nulla, ma potrebbe comunque essere chiamato a succedere qualora chi è istituito erede rinunci o venga meno l’assegnazione per altri motivi.


Rinuncia all’eredità vs. rinuncia alla legittima

  1. Rinuncia all’eredità

    • È l’atto formale con cui chi è chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare.

    • Si tratta di rinunciare a un diritto attuale (il diritto di accettare).

    • È un atto solenne, che richiede formalità precise (artt. 519 e ss. c.c.).

    • In certe condizioni, può essere revocato: la legge (art. 525 c.c.) consente l’accettazione tardiva, finché nessun altro ha accettato al posto del rinunciante.

  2. Rinuncia alla quota di legittima

    • È la rinuncia ad esercitare l’azione di riduzione, ossia a far valere la lesione del proprio diritto riservato.

    • Non serve una forma specifica: può avvenire anche in modo tacito, se il legittimario non agisce per far rispettare i propri diritti.

    • Non si rinuncia a un diritto “immediatamente disponibile” (potrebbe anche non esserci una chiamata effettiva), ma all’azione che permetterebbe di ottenere la quota di legittima.

    • Non è prevista alcuna norma che ne consenta la revoca. Se il legittimario “lascia scadere” i termini o non contesta il testamento/donazione, la sua decisione diventa definitiva.


Un esempio pratico

Immaginiamo che Tizio muoia, lasciando un testamento in cui istituisce eredi terze persone, escludendo il figlio Caio (legittimario).

  • Rinuncia all’eredità: Caio potrebbe essere comunque chiamato all’eredità per altre ragioni (ad esempio, in parte ex lege), ma decide formalmente di rinunciare. In questo caso, non acquisisce alcun diritto al patrimonio del padre.

  • Rinuncia alla legittima: se Caio non avvia l’azione di riduzione (o dichiara di non volerla avviare), di fatto “acconsente” a essere pretermesso, non impugnando le scelte del padre. Tuttavia, potrebbe poi capitare che gli eredi designati dal testatore rinuncino a loro volta: in tal caso, Caio potrebbe essere chiamato all’eredità per legge. La sua rinuncia alla legittima non gli ha tolto la possibilità di subentrare se i chiamati anteriori si estinguono o rinunciano.


Conclusioni: la differenza chiave

  • La rinuncia all’eredità riguarda un diritto soggettivo attuale (quello di accettare i beni del defunto). È un atto solenne e parzialmente revocabile.

  • La rinuncia alla legittima è una acquiescenza alle disposizioni lesive del testatore. Non richiede forme particolari ed è, nella sostanza, definitiva. Non toglie, però, la possibilità di ereditare ex lege se si aprono nuove delazioni in futuro (ad esempio, perché altri chiamati rinunciano).


Perché affidarsi a ForLife

Capire se e quando rinunciare all’eredità (e in che modo) oppure se è meglio far valere i propri diritti di legittimario può essere complicato. Lo Studio ForLife offre:

  • Consulenza su misura per distinguere gli effetti della rinuncia all’eredità e della rinuncia alla legittima.

  • Assistenza nella redazione degli atti di rinuncia, evitando errori formali e conseguenze indesiderate.

  • Supporto strategico per valutare se sia più conveniente accettare, rinunciare o agire in riduzione, in base alla situazione patrimoniale del defunto.


Se hai dubbi su come procedere o vuoi essere certo di prendere la decisione giusta, contattaci: troveremo insieme la soluzione più adatta per tutelare i tuoi interessi ereditari e familiari. Visita il nostro sito www.forlifesrl.com

 
 
 

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