Una persona sotto amministrazione di sostegno può fare testamento?
- sofiazanelotti
- 2 apr
- Tempo di lettura: 4 min
Benvenuti nel blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Molti si chiedono se una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno abbia la capacità di redigere testamento. Quali sono le regole da seguire? Il Codice Civile prevede alcuni divieti espressi, ma la figura dell’“amministrato” non è citata tra le ipotesi di incapacità di testare. Vediamo quindi come si coordina l’istituto dell’amministrazione di sostegno con la possibilità di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

La capacità di testare significa potere di disporre del proprio patrimonio per il periodo dopo la morte. L’art. 591, comma 1, del Codice Civile afferma che “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.”
Al contempo, la norma indica espressamente tre categorie di persone “incapaci di testare”: i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e gli incapaci naturali.
Ma dove si colloca il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno?
La legge stabilisce che la persona sotto amministrazione di sostegno mantiene una piena capacità d’agire per tutti gli atti non specificamente indicati nel decreto di nomina dell’amministratore. Poiché il testamento è un atto personalissimo, non delegabile né a un rappresentante, si pone il dubbio: può l’amministrato fare testamento in autonomia? Quali sono i limiti e le eventuali invalidità?
Il legislatore italiano, pur non fornendo una definizione puntuale di “capacità di testare,” si limita a dire chi non può disporre con testamento. Si tratta di un “potere” che la legge riconosce a tutti coloro che non rientrano nei casi di incapacità previsti dall’art. 591 c.c.:
Minorenni;
Interdetti (per infermità mentale);
Incapaci naturali (soggetti che, anche solo temporaneamente, non siano in grado di intendere e di volere al momento della redazione del testamento).
Quando un testamento è redatto da un soggetto incapace di testare (secondo l’elenco sopra), si considera annullabile. L’azione di annullamento può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni testamentarie (art. 591, ultimo comma, c.c.).
L’amministrazione di sostegno: che cos’è e come si applica
L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) è un istituto finalizzato a proteggere chi, per infermità o menomazione fisica/psichica, non può provvedere interamente ai propri interessi. Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno (ADS) che affianca o rappresenta il beneficiario in determinati atti elencati nel decreto di nomina.
Esempio
Se il decreto di nomina dispone che l’amministrato abbia bisogno di assistenza per compiere contratti di vendita di immobili, allora per quegli atti sarà l’amministratore a comparire in atto, insieme con l’amministrato.
Se un atto non è menzionato nel decreto, l’amministrato conserva piena autonomia.
Persona sotto ADS e testamento: quali implicazioni?
La legge non prevede il beneficiario di un’amministrazione di sostegno tra i soggetti “incapaci di testare.” Pertanto, di regola, l’amministrato conserva la capacità di testare. L’amministratore di sostegno non può mai sostituirsi a lui nella redazione del testamento (atto personalissimo). Inoltre:
Verifica del decreto di nomina
Il giudice tutelare, nel provvedimento, potrebbe aver previsto limitazioni specifiche sugli atti che il beneficiario può o non può compiere. Occorre controllare se la capacità di disporre per testamento vi rientra (generalmente non accade, perché il testamento è un atto personalissimo e difficilmente demandabile).
Nessun obbligo di autorizzazione
A differenza di atti di straordinaria amministrazione (come vendere un immobile), per il testamento non è prevista alcuna “autorizzazione” giudiziaria. Il beneficiario, se non rientra nelle ipotesi di incapacità naturale al momento della stesura, può testare.
Rischio di incapacità naturale
L’unica vera insidia resta la “capacità naturale”: anche un amministrato potrebbe, nel momento in cui redige il testamento, trovarsi in una crisi o in una condizione psichica tale da inficiare la lucidità. In quel caso, il testamento potrebbe essere annullabile, ma la valutazione spetterà al giudice in un eventuale contenzioso.
Quale tutela se l’amministrato è momentaneamente incapace?
È possibile che, pur essendo sotto ADS, la persona attraversi fasi in cui non è in grado di intendere e di volere. Se in uno di questi momenti firma un testamento, esso potrà essere contestato:
Annullabilità se risulta che al tempo della redazione l’amministrato non avesse la piena capacità di intendere e di volere (capacità naturale).
Prova: spetta a chi impugna il testamento dimostrare l’esistenza di questo stato di incapacità naturale.
Conclusioni: amministrazione di sostegno e testamento
In sostanza, la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può fare testamento, a meno che non si dimostri concretamente l’incapacità di intendere e di volere al momento dell’atto o una specifica preclusione stabilita nel decreto di nomina (circostanza molto rara). Non occorre alcuna assistenza né rappresentanza dell’amministratore, essendo l’atto di testamento personalissimo.
In ogni caso, se qualcuno contesta la validità del testamento, dovrà provare l’esistenza di un vizio di capacità naturale o una violazione delle regole fissate dal giudice tutelare.
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