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FAQ
Accettazione o rinuncia all'eredità

In quanto tempo si può accettare o rinunciare all’eredità?

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive, in via generale, in 10 anni dall’apertura della successione quando non è nel possesso dei beni ereditari, se invece vi è possesso il termine scende a soli 3 mesi. Questo è il termine ordinario massimo entro cui il chiamato può decidere se accettare o no. Tuttavia, la pratica è più complessa: in presenza di possesso dei beni ereditari, di inventario o di iniziative giudiziali, i tempi possono abbreviarsi molto. Per questo il termine decennale non va mai letto come un “tempo comodo” in assoluto: in molti casi concreti la situazione si cristallizza prima, per effetto dei comportamenti posti in essere.

Come si rinuncia all’eredità in modo valido?

La rinuncia all’eredità non si fa con una semplice comunicazione privata o con una scelta informale in famiglia. Deve essere resa con dichiarazione formale ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ed essere inserita nel registro delle successioni. Questo significa che non basta “non toccare nulla” o dire di non essere interessati. Se prima della rinuncia si compiono atti incompatibili con la volontà di rinunciare, possono sorgere problemi molto seri sulla validità pratica della scelta.

Cosa cambia se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari?

Qui i tempi si restringono sensibilmente. Il chiamato che, a qualsiasi titolo, è nel possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione; se ha iniziato l’inventario ma non riesce a completarlo, può ottenere una proroga, normalmente non superiore ad altri 3 mesi. Dopo l’inventario, se non ha ancora deciso, ha 40 giorni per deliberare se accetta o rinuncia; trascorso anche questo termine senza scelta, è considerato erede puro e semplice.

Se rinuncio all’eredità, i miei figli subentrano automaticamente?

Non sempre in modo automatico e non in ogni configurazione successoria. In molti casi può operare la rappresentazione ereditaria, cioè il meccanismo per cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non può o non vuole accettare. Ma occorre distinguere con precisione: la rappresentazione opera in ambiti ben delimitati e segue il criterio della stirpe, non quello della semplice divisione per teste. Inoltre, non va confusa con la trasmissione del diritto di accettare, che appartiene a una logica diversa quando il chiamato muore dopo l’apertura della successione senza avere ancora accettato.

Conviene rinunciare o accettare con beneficio di inventario?

Dipende dalla struttura dell’eredità. Se il patrimonio del defunto è chiaro, attivo e privo di passività rilevanti, il problema può porsi in termini più semplici. Se invece esistono debiti, contenziosi, beni non ancora ricostruiti, rapporti bancari opachi o situazioni patrimoniali incerte, la scelta tra rinuncia e beneficio di inventario richiede un’analisi tecnica. L’accettazione con beneficio di inventario serve proprio a tenere separato il patrimonio dell’erede da quello ereditario; ma è uno strumento formale, con tempi e adempimenti rigorosi, non una formula generica da invocare in astratto.

Come si rinuncia all’eredità in modo valido?

La rinuncia all’eredità non si fa con una semplice comunicazione privata o con una scelta informale in famiglia. Deve essere resa con dichiarazione formale ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ed essere inserita nel registro delle successioni. Questo significa che non basta “non toccare nulla” o dire di non essere interessati. Se prima della rinuncia si compiono atti incompatibili con la volontà di rinunciare, possono sorgere problemi molto seri sulla validità pratica della scelta.

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