SUCCESSIONI EREDITARIE
TUTELA E CONTINUITA' DEL PATRIMONIO
FAMILIARE
COSA SONO LE ISTANZE E I RICORSI AL GIUDICE TUTELARE PER L'EREDITA'?
Le istanze al Giudice Tutelare in materia di eredità (successione) sono richieste formali presentate al tribunale per ottenere un provvedimento di autorizzazione, approvazione o controllo quando, nell’ambito della successione, devono essere compiuti atti che la legge considera “sensibili” perché possono incidere in modo rilevante sul patrimonio e sugli interessi di persone particolarmente protette.
In pratica: sono istanze, normalmente autorizzative, con cui si domanda al giudice di abilitare o convalidare un’operazione successoria, soprattutto quando la persona che dovrebbe decidere o firmare non può farlo liberamente (o non dovrebbe farlo senza controllo) perché è minore, interdetta, beneficiaria di amministrazione di sostegno (AdS), erede che ha compiuto l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, oppure perché l’atto potrebbe esporre a rischi o conflitti.
Perché serve il Giudice Tutelare nelle successioni?
Nella successione spesso bisogna prendere decisioni che possono:
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aumentare o ridurre il patrimonio ereditario;
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esporre l’erede a debiti del defunto; determinare scelte irreversibili (es. vendita immobile, rinuncia, accettazione);
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comportare rischi di conflitto di interessi tra chi rappresenta una persona fragile (es. genitore/tutore/AdS) e la persona rappresentata.
Il Giudice Tutelare interviene quindi come garanzia di tutela: verifica che l’atto sia necessario o utile, conveniente e coerente con l’interesse della persona protetta (e con i limiti del suo ruolo di rappresentante).
Chi deve presentare l’istanza?
Di regola l’istanza viene presentata da chi ha il potere/dovere di rappresentare la persona interessata, ad esempio:
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genitori (per il minore), spesso con regole specifiche e limiti agli atti dispositivi;
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tutore (per interdetto o minore sotto tutela);
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amministratore di sostegno (AdS) nei limiti dei poteri indicati nel decreto di nomina;
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erede che ha accettato con beneficio di inventario e deve vendere un bene ereditario;
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esecutori testamentari
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talvolta anche il curatore speciale o altri soggetti
Quali sono gli atti tipici?
1) Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
Spesso richiesta/consigliata quando c’è anche solo il dubbio che l’eredità abbia debiti o passività non chiare, perché consente di separare il patrimonio dell’erede da quello del defunto.
2) Accettazione pura e semplice
può essere autorizzata solo se risulta conveniente e non rischiosa per la persona protetta, perché comporta l’assunzione dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni.
3) Riscossione di somme e gestione di liquidità
Per esempio: sbloccare conti del defunto, incassare indennizzi, arretrati, depositi, buoni fruttiferi, polizze, somme presso terzi. Qui il giudice verifica in genere: l’esistenza del credito/somma; la destinazione (come e perché verrà usata); eventuali cautele (deposito su conto vincolato, rendicontazione, ecc.).
4) Vendita di beni ereditari (mobili o immobili)
La vendita di un bene ereditario è un atto che può “cristallizzare” scelte economiche importanti (prezzo, opportunità, tempi). Il giudice di solito vuole capire: perché vendere (debiti da pagare, spese urgenti, mantenimento, evitare deprezzamento, gestione onerosa, ecc.); quale bene e con quali dati (visure, perizie/valutazioni, stato, quote); a che prezzo e con quali garanzie di congruità.
4) Altre tipologie frequenti
rientrano spesso: rinuncia all’eredità, transazioni con altri coeredi, divisioni ereditarie, accettazione di legati, azioni su beni ereditari, autorizzazioni a compiere adempimenti fiscali o atti connessi (quando incidono sul patrimonio o sui poteri del rappresentante).
Il nostro servizio: redazione, cura e inoltro
Quando una successione coinvolge minori, interdetti o persone assistite da Amministratore di Sostegno (AdS), molte operazioni che in altri casi sarebbero “semplici” (incassare somme, accettare un’eredità, vendere un bene) richiedono un passaggio fondamentale: una istanza al Giudice Tutelare e il relativo provvedimento autorizzativo.
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Dott.ssa Sofia Alessandra Zanelotti
