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COS'E' LA REVERSIBILITA' DELLA PENSIONE?
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
CHI PUO' CHIEDERE LA REVERSIBILITA' DELLA PENSIONE?
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
il coniuge o l’unito civilmente
Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
il coniuge separato
il coniuge divorziato
a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
QUALI SONO GLI IMPORTI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'?
la pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
coniuge solo: 60%;
coniuge e un figlio: 80%;
coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
un figlio: 70%;
due figli: 80%;
tre o più figli: 100%;
un genitore: 15%;
due genitori: 30%;
un fratello o sorella: 15%;
due fratelli o sorelle: 30%;
tre fratelli o sorelle: 45%;
quattro fratelli o sorelle: 60%;
cinque fratelli o sorelle: 75%;
sei fratelli o sorelle: 90%;
sette o più fratelli o sorelle: 100%.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335. Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi cinque anni in base alla normativa in vigore.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
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Dott.ssa Sofia Alessandra Zanelotti
