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Con un team di esperti in ambito legale, fiscale e amministrativo, ti offriamo un supporto completo e personalizzato, dalla consulenza iniziale all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche. Trasformando un momento complesso in un'esperienza serena, tutelando i tuoi diritti e il tuo patrimonio.
I nostri servizi sono molto variabili, nel nostro sito spesso sono specificati costi dei servizi per soggetti privati. Ma le consulenze, le pratiche specifiche e altri servizi non sono specificati perché occorre capire la problematica e l'ambito per poter stilare un corretto preventivo.
I nostri preventivi sono senza impegno.
Al momento della morte si “apre la successione”. Con l’apertura della successione viene individuato il momento preciso a cui retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente, tra le quali quelle di carattere fiscale. Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai fini dell’individuazione degli uffici competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (ad esempio il Registro delle Successioni – dal quale devono risultare la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario e la dichiarazione di rinuncia di eredità di cui si parlerà più avanti – è conservato presso il Tribunale del luogo dove si apre la successione).
Esistono due tipi di successione:
- la successione legittima (o intestata, cioè senza testamento);
- la successione testamentaria (o testata, cioè con testamento).
La successione legittima si avrà soltanto nel caso in cui il defunto non abbia fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio.
L’oggetto della successione è costituito dall’intero patrimonio del defunto, vale a dire dal complesso dei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi.
È opportuno precisare che non sono oggetto di successione alcuni diritti patrimoniali che, pur presenti nel patrimonio del defunto, si estinguono proprio per effetto della morte del titolare. Si pensi ad esempio al diritto di usufrutto vitalizio su un bene immobile.
Abbiamo detto che quando esiste un valido testamento si apre la successione testamentaria. Il testamento, dunque, è un atto unilaterale – e cioè solo di chi intende disporre dei propri beni – con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio dopo la morte. Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente. Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore è opportuno che l’ultimo testamento revochi espressamente i precedenti. Se, tuttavia, ciò non avviene si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino incompatibili con il testamento successivo.
Affinché un testamento sia valido è necessario che colui che redige il testamento (testatore), al momento della redazione, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere. Una persona che sia stata oggetto di una sentenza di inabilitazione può quindi validamente disporre per testamento. La legge nulla stabilisce in riferimento ai beneficiari di amministrazione di sostegno. In linea di principio, se il decreto di ammissione all’amministrazione di sostegno non prevede l’espressa esclusione della possibilità di fare testamento, il soggetto conserva questa possibilità che verrà meno nel caso in cui il giudice riconosca la sua incapacità di intendere e di volere.
1-Il contenuto del testamento
2-L’istituzione di erede
3-L’attribuzione di legato
4-Diverse formalità, tipo data, soggetti ecc..
Sono nulli gli accordi con cui si dispone della propria successione. Pertanto non è possibile stipulare una convenzione con cui un soggetto in vita disciplini la propria successione con il consenso dei potenziali eredi (patti successori istitutivi).
L’unica deroga al divieto dei patti successori è prevista per il patto di famiglia, contratto in forza del quale l’imprenditore può trasferire in tutto o in parte la propria azienda ovvero il titolare di partecipazioni societarie può trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti .
Nel caso di testamento pubblico, ovvero di deposito fiduciario del testamento olografo presso un notaio, il testamento originale rimarrà agli atti del notaio in attesa della pubblicazione.
È buona pratica che il testatore conservi a casa una nota o un appunto affinché i beneficiari delle disposizioni testamentarie siano messi a conoscenza dell’esistenza del testamento e del luogo dove è conservato.
Se si ritiene che un soggetto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non si sa esattamente presso quale notaio, si potrà fare un’apposita richiesta attraverso il nostro servizio.
L’eredità si acquista con l’accettazione;
l’accettazione di eredità può essere espressa oppure tacita.
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione in un atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) di accettare l’eredità o di assumere il titolo di erede, compiuta dal chiamato all’eredità.
L’accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede.
Per evitare l’effetto della confusione dei patrimoni, il chiamato all’eredità potrà, in alternativa: -rinunciare all’eredità, soluzione preferibile se si ha la ragionevole certezza che l’eredità sia passiva e salvi sempre gli effetti della rappresentazione;
-accettare l’eredità con il beneficio di inventario, soluzione invece preferibile se non vi è una assoluta certezza che l’eredità sia passiva ma non si voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni.
Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. L’onere può essere finalizzato non solo al perseguimento di interessi di carattere patrimoniale ma anche di interessi morali o religiosi: si pensi al caso dell’istituzione di erede soggetta all’onere di far celebrare un certo numero di messe in suffragio del testatore
Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, per effetto di una disposizione testamentaria e/o di donazioni poste in essere in vita dal defunto, esso può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, l’azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni.
Al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa. In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano solo con il divorzio.
Dopo il divorzio i diritti successori tra i coniugi vengono meno. Il coniuge divorziato potrà soltanto richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità nel caso in cui si trovi in stato di bisogno e sempreché gli fosse già stato riconosciuto il diritto all’assegno in occasione del divorzio.
Immaginiamo l’ipotesi in cui 3 fratelli siano comproprietari di un appartamento a seguito della successione di un genitore e che non riescano ad accordarsi sulla vendita dell’immobile. In caso di comunione ereditaria
– che si ha quando i beni ereditari sono attribuiti agli eredi per quote indivise
– le parti possono giungere a un accordo amichevole sulla divisione dei beni o sulla vendita degli stessi, anche a uno dei coeredi. Se non c’è accordo tra le parti, è possibile solo chiedere la divisione in via giudiziale ed eventualmente arrivare a una transazione in corso di causa.
Questo è uno dei possibili errori derivanti dalla convinzione che il fenomeno successorio sia familiare, e cioè che i figli abbiano il diritto di ricevere la propria legittima dalla successione del padre e della madre, come si trattasse di un’unica successione. Nel nostro ordinamento la successione è rigorosamente individuale; pertanto ciascun figlio ha il diritto di ricevere la propria quota di legittima dalla successione del padre e della madre, come fenomeni distinti.
testamenti pubblici, olografi o segreti, debitamente pubblicati sono consultabili:
- presso il notaio che ha provveduto a redigere il verbale di pubblicazione se ancora in esercizio;
- presso l’Archivio Notarile del distretto cui apparteneva il notaio che a suo tempo aveva provveduto alla pubblicazione, se lo stesso ha cessato la propria attività.
Le polizze sulla vita non rientrano tra i beni che cadono in successione. In particolare, il premio dovuto dall’impresa assicuratrice, in caso di morte, viene corrisposto direttamente al beneficiario nominato iure proprio e non iure successionis. È comunque possibile nominare il beneficiario del contratto di assicurazione, stipulato secondo lo schema del “contratto a favore di terzi”, nel testamento, a meno che le condizioni del contratto non escludano questa possibilità.
Con il patto di famiglia il legislatore ha messo a disposizione dell’imprenditore uno strumento per pianificare il passaggio generazionale, ossia per trasferire a titolo gratuito la propria azienda (individuale o collettiva) ad alcuni dei propri discendenti, senza che l’operazione possa poi essere messa in discussione dagli altri familiari o legittimari.
Dal 20 marzo 2011 è prevista la mediazione obbligatoria per chi intenda iniziare una causa successoria. Infatti, secondo il d.lgs 4 marzo 2010 n. 286 , “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di …. successioni ereditarie … è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione”. Ci si dovrà rivolgere a un organismo di mediazione iscritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Sono abilitati a costituire organismi di mediazione gli ordini professionali (avvocati, notai, commercialisti, altro) e tutti gli enti che diano garanzie di serietà ed efficienza (ad esempio le Camere di Commercio).
Se erede e/o legatario è il coniuge o un parente in linea retta del defunto, l’imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.000.000,00 euro. Se erede e/o legatario è il fratello o la sorella del defunto, l’imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 100.000,00 euro. Se erede e/o legatario è un soggetto portatore di handicap – riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104 – l’imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.500.000,00 euro.
L’importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell’eventuale franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto di parentela tra il defunto e l’erede e/o il legatario: - 4% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 1.000.000,00 euro per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono il coniuge e i parenti in linea retta; - 6% sulla base imponibile decurtata della franchigia di 100.000,00 euro per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono i fratelli o le sorelle; - 6% se eredi e/o legatari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado; - 8% se eredi e/o legatari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
- l’imposta di trascrizione, detta anche ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di 168,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa (vedi paragrafo “Liquidazione delle imposte di trascrizione e catastale”);
- l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di 168,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.
La base imponibile cui applicare le aliquote sopra indicate, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, è costituita dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario – alla data dell’apertura della successione – e l’ammontare complessivo delle passività ereditarie deducibili e degli oneri.
IMMOBILI
La base imponibile, per i beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore in comune commercio, ossia il valore di mercato, alla data di apertura della successione, aiutandosi con le rendite catastali rivalutate ma non solo.
Azioni, obbligazioni e quote sociali
La base imponibile per azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario è determinata assumendo:
- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, i valori desumibili dal mercato; - per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore desumibile dal patrimonio netto dell’ente o della società, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti;
- per titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.
Tuttavia, poiché sono esentati dall’imposta di successione i titoli del debito pubblico, qualora nel fondo comune siano ricompresi anche titoli del debito pubblico, il valore della quota caduta in successione, ai fini della determinazione della base imponibile, deve essere depurata dal valore riferibile ai titoli del debito pubblico. Al tal fine servirà un’apposita dichiarazione del gestore attestante la percentuale del fondo che, alla data del decesso, risultava gestita in titoli del debito pubblico, al fine di determinare la parte percentuale – della quota del fondo patrimoniale da escludere dall’attivo ereditario. un’apposita dichiarazione del gestore attestante la percentuale del fondo che, alla data del decesso, risultava gestita in titoli del debito pubblico, al fine di determinare la parte – per la stessa
La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio del Registro, nella circoscrizione dell’ultima residenza del defunto, che ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può esserespedita per raccomandata e si considera presentata alla data della consegna all’ufficio postale. La dichiarazione di successione deve essere redatta – a pena di nullità – su modulo fornito dall’Ufficio del Registro, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. Alla dichiarazione di successione devono essere diversi documenti. Contattaci per maggiori informazioni.
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Sono previste specifiche deroghe sulla decorrenza del termine nel caso di fallimento del defunto o di eredità accettata con beneficio d’inventario o di rinuncia all’eredità e/o di altro evento che dia luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata
È escluso l’obbligo di dichiarazione quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: - l’eredità sia stata devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
- l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo
della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine, hanno rinunciato all’eredità o al legato
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l’erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione è tenuto infatti a trasmetterne una copia a ciascun comune in cui sono ubicati gli immobili.
Se nella dichiarazione di successione e/o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili, i beneficiari devono provvedere, nei termini prescritti per la presentazione della dichiarazione di successione, e quindi entro 1 anno dalla data di apertura della stessa, alla liquidazione e al versamento
200€ per imposta catastale e 200€ per imposta ipotecaria di trascrizione.
In particolare per poter usufruire delle agevolazioni prima casa il beneficiario deve dichiarare ed avere uno e più di questi presupposti:
- di avere la propria residenza nel comune dove è ubicato l’immobile caduto in successione, o di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data di apertura della successione, o di svolgere la propria attività in questo comune. Le agevolazioni sono estese anche a cittadini italiani che risiedono all’estero che acquisiscono, per successione, l’immobile come prima casa sul territorio italiano o di cittadini italiani che lavorano all’estero per immobili siti nel luogo dove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipendono;
- di non essere titolare esclusivo
– né in comunione col proprio coniuge – dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato quello caduto in successione;
- di non essere titolare, neppure per quote, e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge, sututto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa; - che il fabbricato caduto in successione non presenta le caratteristiche di “fabbricato di lusso” secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969. La dichiarazione è resa dall’interessato nella dichiarazione di successione8 . Va segnalato che l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti derivanti da successione, ricorrendo i presupposti per le agevolazioni prima casa, non “preclude la possibilità in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra ‘casa di abitazione non di lusso’ di fruire dei benefici prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato”9 .