Benvenuti sul blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Oggi approfondiamo un tema che spesso crea dubbi: l’onere nel testamento. Che cos’è un “gravame” a carico di eredi o legatari? È sempre necessario indicare un erede per apporre un onere? Quali conseguenze ha questa clausola sulla validità del testamento? Approfondiamo insieme.

Che cos’è l’onere nel testamento
L’onere si presenta come un “peso” posto a carico del beneficiario di una liberalità (nel nostro caso, una disposizione testamentaria). Il testatore inserisce una prestazione obbligatoria – che può consistere in un dare, un fare o un non fare – da adempiere dopo la sua morte. Un esempio pratico:
«Pongo a carico dei miei eredi l’onere di far realizzare un mio ritratto commemorativo.»
Chiunque risulti erede – per testamento o per legge – dovrà farsi carico di questa obbligazione. Importante sottolineare che, a differenza di altri elementi “accessori” (come la condizione), l’onere può costituire l’unico contenuto del testamento. Non c’è bisogno di un’esplicita istituzione di erede o di un legato perché l’onere esista e sia valido.
Perché l’onere è considerato un’obbligazione autonoma
Diversamente dalle condizioni o dai termini, l’onere si caratterizza come una prestazione dovuta. È un vero e proprio rapporto obbligatorio, regolato dai principi generali in materia di obbligazioni.
Soggetto passivo: la persona obbligata (l’onerato), che può essere tanto un erede testamentario quanto – se non c’è un’eredità testamentaria – un erede legittimo.
Contenuto: un comportamento (dare, fare o non fare), valutabile economicamente.
Questo significa che se l’erede testamentario manca o rinuncia, l’onere “si trasferisce” agli eredi legittimi (art. 677 c.c.). È la cosiddetta “ambulatorietà dell’onere”: non è legato indissolubilmente a un unico soggetto beneficiario, ma si sposta su chi subentra nel diritto ereditario.
Esempi di onere testamentario
Onere di ristrutturazione
«Istituisco mio erede Caio con l’obbligo di ristrutturare gli affreschi presenti nella villa di famiglia.» Se Caio rinuncia all’eredità e la successione va ai parenti legittimi, saranno questi ultimi a dover provvedere alla ristrutturazione.
Onere di celebrare funzioni religiose
L’art. 629 c.c. equipara le “disposizioni a favore dell’anima” a un onere. Ad esempio:
«Pongo a carico di chi sarà mio erede l’obbligo di fare celebrare ogni anno una messa in mio suffragio.» Anche in questo caso, non serve indicare un erede specifico: chiunque acquisisca l’eredità (testamentaria o legittima) sarà obbligato a rispettare questa volontà.
Onere di realizzare un’opera pubblica
Il testatore potrebbe richiedere la costruzione di un’opera benefica (ad esempio, una donazione a un ente o la realizzazione di un progetto culturale), ponendone il costo a carico dell’eredità.
Ambulatorietà vs. accessorietà
Se l’onere fosse un “elemento accessorio”, sarebbe collegato solo al soggetto designato erede o legatario. Nel momento in cui questi rinunci, l’onere scomparirebbe. Invece, l’art. 677 c.c. ci dice che, in mancanza dell’erede testamentario, gli eredi legittimi subentrano anche negli obblighi inizialmente previsti a carico di chi aveva rinunciato o non poteva accettare. L’onere, dunque, “cammina” con l’eredità, qualunque sia il canale con cui la successione si apre.
Il testamento composto solo da oneri: è possibile?
Sì. Il testatore può decidere di non nominare alcun erede testamentario o legatario e di voler invece lasciare il suo patrimonio agli eredi legittimi, pur desiderando che costoro adempiano a una specifica prestazione (per esempio, realizzare una targa commemorativa, o fare una donazione benefica). Tale volontà è pienamente valida:
«Pongo a carico di colui o coloro che saranno miei eredi per legge l’onere di donare 10.000 euro a un’associazione di volontariato.»
Chi diventa erede per legge, dunque, assumerà anche questa obbligazione.
Conclusioni: l’importanza di una consulenza specializzata
L’onere testamentario è uno strumento flessibile e potente per assicurare che certe volontà del testatore siano effettivamente realizzate. Tuttavia, è necessario conoscere bene i limiti di legge per evitare vizi di forma o ambiguità che potrebbero compromettere l’esecuzione delle ultime volontà.
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Tutela degli interessi di chi ha ricevuto o deve sostenere un onere, con l’obiettivo di salvaguardare la volontà del defunto nel rispetto del quadro normativo.
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