Benvenuti nel blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. In questo articolo, rispondiamo a una delle domande più frequenti riguardo alle disposizioni testamentarie: cosa accade quando l’onerato non adempie all’onere previsto dal testatore? La legge, in determinati casi, consente di risolvere la disposizione in suo favore, facendo subentrare i successivi chiamati. Vediamo insieme come funziona.

Quando è possibile risolvere la disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere
Il Codice Civile, all’art. 648, comma 2, c.c., stabilisce che l’attribuzione al beneficiario (onerato) possa essere risolta se:
Il testatore l’ha espressamente previsto
Il testatore, all’interno del testamento, può dichiarare che, in caso di mancato adempimento dell’onere, la disposizione a favore dell’onerato si risolve.
L’onere rappresenta il solo motivo determinante
Se si dimostra che il testatore ha voluto beneficiare l’onerato soltanto per raggiungere quello scopo (ad esempio, fare beneficenza a un ente, ristrutturare un immobile di particolare valore storico, ecc.), la disposizione testamentaria può essere risolta se quello scopo non viene realizzato.
Cosa succede dopo la risoluzione: effetto costitutivo, non retroattivo
Quando viene pronunciata la risoluzione per inadempimento dell’onere, il bene o il diritto ereditario non torna automaticamente indietro come se la disposizione non fosse mai esistita.
Al contrario, la sentenza che accerta l’inadempimento ha effetto costitutivo: da quel momento in poi, si considera risolta la disposizione in favore dell’onerato e il bene passa a chi è chiamato in subordine.
Un esempio pratico
Tizio istituisce erede Caio, con l’onere di restaurare un affresco importante in una villa di proprietà.
Se Caio non adempie e il testatore aveva previsto la possibilità di risolvere la disposizione, la villa passa a Sempronio (chiamato in subordine), a partire dal momento in cui la sentenza dichiara la risoluzione.
Gli effetti non agiscono in modo retroattivo, dunque il periodo in cui Caio è stato erede e ha goduto dell’eredità non viene completamente “cancellato”.
Chi può chiedere la risoluzione
A differenza dell’azione di adempimento, che spetta in linea di principio a chiunque abbia un interesse (tra cui eventuali creditori o soggetti terzi beneficiari), la legittimazione ad agire per la risoluzione è normalmente riconosciuta ai chiamati in subordine. Infatti, se la disposizione è risolta, saranno loro a subentrare al posto dell’onerato inadempiente, assumendosi a loro volta l’obbligo di adempiere l’onere (se ancora possibile).
Secondo un’interpretazione minoritaria, anche altri soggetti – che potrebbero agire per l’esecuzione coattiva dell’onere – potrebbero chiedere la risoluzione se ritengono impossibile ottenere l’adempimento dall’onerato. Tuttavia, la dottrina prevalente sostiene che il testatore, o chi subentra, sia la figura principalmente legittimata a far valere la clausola risolutiva.
Conclusioni: perché rivolgersi a ForLife
La disciplina dell’onere testamentario e le conseguenze in caso di mancato adempimento possono essere complesse. In particolare, capire quando e come invocare la risoluzione della disposizione – e chi possa farlo – è spesso materia di interpretazione, sulla base delle volontà espresse dal testatore e della norma giuridica.
Lo Studio ForLife offre consulenze mirate e supporto legale qualificato per:
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Tutela degli interessi del chiamato in subordine, di eredi e legatari, o di eventuali terzi interessati ad assicurare l’adempimento dell’onere.
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