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La rappresentazione ereditaria: che cos’è e quando opera?

  • sofiazanelotti
  • 1 minuto fa
  • Tempo di lettura: 3 min

La rappresentazione è il meccanismo previsto dal codice civile che consente ai discendenti di subentrare nella posizione del loro ascendente quando quest’ultimo, pur essendo chiamato all’eredità o al legato, non può o non vuole accettare.


rappresentazione ereditaria

In termini semplici, accade questo: se una persona avrebbe dovuto ereditare ma è premorta, rinuncia, è indegna oppure perde il diritto di accettare, i suoi discendenti possono prendere il suo posto.


Non ereditano “da lui”, ma direttamente dal de cuius, pur entrando nel luogo e nel grado che sarebbero spettati al loro ascendente. Proprio per questo il rappresentante deve essere capace e degno di succedere rispetto al defunto, mentre può anche avere rinunciato all’eredità del proprio ascendente o esserne incapace o indegno: lo prevede espressamente l’art. 468, comma 2, c.c.


L’esempio classico è semplice.

Muore un padre che lascia due figli, Tizio e Caio. Se Caio è già morto oppure rinuncia, i figli di Caio subentrano per rappresentazione nella quota che sarebbe spettata a lui. Quindi Tizio prende la sua metà, mentre l’altra metà va ai figli di Caio, da dividersi tra loro per stirpe.


Questo criterio della successione “per stirpi” è confermato dall’art. 469 c.c., che stabilisce anche che la rappresentazione può estendersi all’infinito nella discendenza.


Quando opera concretamente

La rappresentazione opera quando il primo chiamato non può o non vuole accettare. Il caso più frequente è la premorienza, ma rientrano anche la rinuncia e, in linea generale, le situazioni in cui il chiamato venga meno come possibile successore, come l’indegnità o la perdita del diritto di accettare. L’art. 467 c.c. usa infatti una formula molto ampia: il subentro dei discendenti si verifica “in tutti i casi” in cui l’ascendente non può o non vuole accettare.


Qui è importante non confondere la rappresentazione con la trasmissione del diritto di accettare. Se il chiamato muore prima dell’apertura della successione, di regola si ragiona in termini di rappresentazione. Se invece muore dopo l’apertura della successione, senza avere ancora accettato, si entra normalmente nella logica dell’art. 479 c.c., cioè della trasmissione del diritto di accettare ai suoi eredi.


È uno spartiacque tecnico molto rilevante nella pratica successoria.


Chi può succedere per rappresentazione

L’art. 468 c.c. delimita con precisione i soggetti. Nella linea retta, la rappresentazione opera a favore dei discendenti dei figli del defunto. Nella linea collaterale, opera a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Non è dunque un meccanismo generale applicabile a chiunque.


Successione per stirpi, non per capi

Uno degli aspetti più importanti, e spesso meno compresi, è che nella rappresentazione non si divide normalmente “per teste”, ma per stirpi. Vuol dire che si guarda prima alla quota che sarebbe spettata al rappresentato; solo dopo quella quota viene ripartita tra i suoi discendenti. L’art. 469 c.c. lo afferma in modo chiaro.


Se il de cuius aveva due figli, e uno dei due non può succedere, i discendenti di quel figlio non concorrono direttamente come se fossero tutti sullo stesso piano dell’altro figlio superstite.


Prima si individua la metà spettante allo stipite del figlio mancante; poi quella metà si suddivide all’interno della sua discendenza.


Rappresentazione anche nella successione testamentaria

La rappresentazione non riguarda solo la successione legittima. Opera anche nella successione testamentaria, ma a una condizione: che il testatore non abbia già previsto cosa debba accadere se l’istituito non possa o non voglia accettare.


I limiti: quando non opera

La rappresentazione non opera sempre. Il limite espresso più noto è quello del legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale, perché il codice civile, esclude in questi casi il subentro rappresentativo. La ratio è chiara: si tratta di attribuzioni strettamente legate alla persona del beneficiario.


Il rapporto con la legittima

La rappresentazione ha riflessi importanti anche nella successione necessaria. La legge riconosce ai discendenti che vengono alla successione in luogo del figlio gli stessi diritti che sarebbero spettati a quest’ultimo come legittimario; inoltre impone al legittimario che succede per rappresentazione di imputare anche le donazioni e i legati fatti al proprio ascendente, salvo dispensa espressa dove ammessa. Questo evita che, per effetto del subentro, si alteri il corretto equilibrio delle quote riservate.


In sintesi, la rappresentazione serve a evitare che la quota di chi non può o non vuole accettare vada dispersa o attribuita secondo criteri estranei alla sua linea familiare. La legge, entro limiti ben precisi, consente ai discendenti di prendere il posto dell’ascendente e di succedere direttamente al defunto, secondo il criterio della stirpe.


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