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Le persone giuridiche possono ereditare?

  • sofiazanelotti
  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Sì. Anche se il Codice civile non dedica un articolo “ad hoc” alla capacità di succedere delle persone giuridiche, è pacifico che associazioni, fondazioni, enti possano essere indicati in testamento come eredi oppure come legatari.


persone giuridiche ereditare

Un esempio classico: “Nomino erede l’associazione Amici della Lettura”, di cui il testatore ha fatto parte per anni.


Attenzione però a un punto fondamentale: gli enti non possono ereditare per legge. Quindi un’associazione, una società o una fondazione possono entrare in successione solo se c’è un testamento che le indica.


E se l’ente non esiste ancora quando il testatore muore?

Qui nasce la vera domanda pratica: un ente “da costituire” può essere beneficiario di testamento? Esempio: “Lascio i miei beni all’associazione che verrà costituita da Caio e Sempronio, per promuovere lo studio delle arti”.


L’orientamento più rigido

Secondo una prima interpretazione, l’ente avrebbe capacità di succedere solo se già esistente all’apertura della successione. L’idea di fondo è che l’eccezione prevista per i nascituri (art. 462 c.c.) non si può estendere per analogia ad altri casi, perché è considerata una deroga eccezionale alle regole generali.

Con un’eccezione importante: la fondazione. L’art. 14 c.c. ammette espressamente che la fondazione possa essere costituita anche per testamento, quindi qui il legislatore “apre la porta” in modo chiaro.


L’orientamento oggi più convincente (e applicato)

La soluzione più seguita (e confermata anche in giurisprudenza) è questa: anche un ente non ancora costituito può succedere, ma sotto condizione sospensiva.

Traduzione semplice:

  • il testamento “vale”,

  • ma l’attribuzione all’ente produce effetti solo se l’ente viene effettivamente costituito.


È una logica molto simile a quella dei nascituri: il soggetto non è “esistente” oggi, ma il diritto resta in sospeso fino a quando viene ad esistenza.


A rafforzare questa impostazione c’è anche un elemento pratico: l’art. 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che impone al notaio di denunciare al prefetto entro 30 giorni i testamenti (e gli atti) che dispongono fondazioni o lasciti in favore di enti da istituire. Se il legislatore disciplina questa denuncia, è perché considera quella fattispecie concretamente ammissibile e meritevole di controllo.


Perché questa distinzione è importante (e come evitare errori)

Perché lasciare qualcosa a un ente “da creare” è una scelta che può funzionare benissimo, ma va scritta con precisione: identificazione dell’ente (o criteri univoci per identificarlo); chi lo deve costituire e in quali tempi; cosa succede se non viene costituito (clausola di “fallback”)


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