La normativa prevede una serie di condizioni necessarie per dover inviare una denuncia di successione
Alla morte di una persona, i suoi rapporti patrimoniali non cessano ma sono oggetto di successione ereditaria.
La successione non è solo un fenomeno rilevante ai fini civilistici ma anche ai fini fiscali.
Dal 2006 infatti il legislatore ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni dopo che era stata soppressa nel 2001. Questo significa che sugli eredi scatta un obbligo tributario.
Ovviamente con la presentazione della dichiarazione si dovrà anche provvedere al pagamento della relativa imposta. Si tratta di un adempimento complesso e costoso di cui normalmente ci incaricano.
Esenzioni dalla presentazione della denuncia di successione
Quello che non tutti sanno però è che ci sono dei casi nei quali questo adempimento non è necessario.
L'art. 28 del D.lgs. 346/1990, cd. Testo unico sull’imposta di successioni stabilisce che “Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare“.
Occorre subito precisare che quelli che andremo a descrivere singolarmente sono dei presupposti cumulativi e non alternativi tra di loro, il che significa che devono ricorrere tutti assieme affinché venga meno l’obbligo di presentare la dichiarazione.
Ma cerchiamo di fare chiarezza sui singoli presupposti di legge:
1) Eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta
La legge stabilisce quale primo presupposto che l’eredità sia devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto, così escludendo sin da subito tutte le ipotesi nelle quali siano chiamati a succedere i parenti in linea collaterale, ovvero i fratelli e le sorelle.
2) Attivo ereditario avente un valore complessivo non superiore a 100.000
Il secondo requisito esclude l’obbligo di presentazione solo nel caso in cui l’attivo patrimoniale (ovvero il lordo) sia inferiore a 100.000 euro. Quindi tutte le volte che nell’attivo ereditario non vi siano beni immobili ma solo conti correnti o beni mobili di varia natura ma che complessivamente superano i 100.000 euro, scatterà l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
3) Nell’attivo non devono esserci beni immobili o diritti reali immobiliari
Ultimo requisito è l’assenza nel patrimonio ereditario di beni immobili, quali appartamenti, ville o anche terreni o diritti reali immobiliari (usufrutto, uso, abitazione, superficie). In tutti questi casi c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione anche se nell’attivo ereditario c’è solo un immobile il cui valore non supera i 100.000.
A prescindere dal loro valore se vi solo immobili la denuncia di successione va presentata e va assolto anche l’obbligo di volturare in catasto.
La rinuncia alla eredità
Un altro caso nel quale i chiamati all’eredità possono esimersi dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è rappresentato dalla rinuncia all’eredità. L’articolo 28 del citato testo unico al 5° comma recita che i chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se rinunciano alla stessa o rifiutano il legato prima del decorso dei 12 mesi dall’apertura della successione.
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