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Cosa si rischia nel fare un testamento falso?

  • sofiazanelotti
  • 8 minuti fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Fare un testamento falso non è una “furbata ereditaria”. È una condotta che può aprire contemporaneamente tre fronti: penale, civile e fiscale. Chi falsifica un testamento, lo altera, lo usa consapevolmente o lo porta dal notaio per farlo pubblicare rischia molto più della semplice perdita dell’eredità.


testamento

Il rischio non riguarda solo chi materialmente imita la grafia del defunto. Può riguardare anche chi trova un testamento sospetto e decide comunque di usarlo, chi aggiunge una frase a una scheda autentica, chi modifica una data, chi firma al posto del testatore, chi dichiara falsamente davanti al notaio o all’Agenzia delle Entrate di essere erede, legatario o unico avente diritto.


Il testamento olografo è valido solo se è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Non basta che contenga parole “plausibili”. Non basta che la famiglia pensi che quella fosse la volontà del defunto. Non basta neppure che la firma sia simile. La legge richiede che l’intero documento provenga realmente dalla mano del testatore.


Se manca l’autografia o manca la sottoscrizione (firma), il testamento è nullo. Ma quando qualcuno lo ha creato, modificato o usato sapendo che non era autentico, il problema non resta sul piano civile. Entra nel penale.


Immaginiamo un caso concreto.

Un figlio, dopo la morte della madre, scrive un foglio attribuendolo a lei: “Nomino mio figlio erede universale”. Imita la grafia, appone una firma somigliante e poi porta il documento dal notaio per la pubblicazione.


A quel punto non siamo più davanti a una semplice lite tra fratelli. Siamo davanti a una possibile falsità testamentaria, all’uso di un atto falso, a false dichiarazioni rese in un procedimento notarile e, in seguito, a una dichiarazione di successione fondata su presupposti non veri.


Il primo reato: falso in testamento olografo

La falsità in testamento olografo è punita dall’art. 491 del codice penale. La norma equipara il testamento olografo, ai fini della pena, agli atti pubblici. Questo è il primo punto che rende la condotta particolarmente grave: il testamento olografo è formalmente un atto privato, ma per l’importanza che assume dopo la morte del testatore viene trattato penalmente con particolare severità.


Se il falso è materialmente commesso in termini pratici, per il privato che forma o altera un testamento falso, il rischio penale può arrivare sino a 4 anni di reclusione, partendo dalla cornice dell’art. 476, primo comma, ridotta per effetto dell’art. 482.


Il falso può consistere nella creazione integrale del documento, ma anche nell’alterazione di un testamento vero. Per esempio: aggiungere un legato, cancellare il nome di un erede, modificare la quota, sostituire una pagina, inserire una data diversa, completare un foglio firmato in bianco o trasformare una bozza non definitiva in un apparente testamento.


Un aspetto decisivo è l’uso. Il testamento falso diventa concretamente pericoloso quando esce dalla disponibilità di chi lo ha formato e viene utilizzato per produrre effetti giuridici: presentazione al notaio, pubblicazione, comunicazione agli eredi, uso verso banche, Agenzia delle Entrate, Catasto, Conservatoria, acquirenti o altri soggetti coinvolti nella successione.


Chi usa il testamento falso rischia anche se non lo ha scritto

Non rischia solo chi ha scritto materialmente il falso. Rischia anche chi lo usa sapendo che è falso.

L’art. 491 c.p. richiama anche l’uso dell’atto falso. Se una persona non ha partecipato alla falsificazione, ma utilizza consapevolmente un testamento contraffatto o alterato, può rispondere dell’uso di atto falso secondo il meccanismo dell’art. 489 c.p., con pena ridotta rispetto a quella prevista per la falsità principale.


Il punto pratico è semplice: dire “non l’ho scritto io” non basta. Se emerge che il soggetto sapeva o aveva elementi seri per sapere che il testamento non era autentico, l’uso del documento può diventare penalmente rilevante.


Pensiamo a una sorella che riceve dal fratello un testamento evidentemente sospetto, scritto con una grafia incompatibile con quella del padre, ma decide comunque di usarlo perché le attribuisce la casa familiare. Se quel documento viene pubblicato e utilizzato nella pratica successoria, la sua posizione può diventare molto delicata anche se non è stata lei a materialmente scriverlo.


La pubblicazione dal notaio: qui si apre il rischio di falso in atto pubblico

Questo è il passaggio più delicato.

Quando una persona porta un testamento olografo dal notaio, il notaio procede alla pubblicazione con un verbale redatto nella forma degli atti pubblici. Il verbale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, menziona l’eventuale apertura se il documento era chiuso e viene sottoscritto anche dalla persona che presenta il testamento.


Se il testamento è falso e chi lo presenta lo sa, la pubblicazione non “sana” nulla.


Al contrario, può aggravare la situazione. La responsabilità può svilupparsi su più piani. Il primo è il falso testamentario già visto. Il secondo è l’uso dell’atto falso. Il terzo è il falso collegato al verbale notarile, cioè all’atto pubblico che viene formato in occasione della pubblicazione.


Tecnicamente occorre distinguere. Il privato non commette direttamente il reato proprio del pubblico ufficiale, perché l’art. 479 c.p. riguarda il pubblico ufficiale che, formando o ricevendo un atto, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.


Tuttavia, se il privato induce il notaio a formare un verbale pubblico contenente attestazioni non vere, o se nel verbale vengono recepite dichiarazioni false rese dal privato, possono entrare in gioco il falso ideologico del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. e, nei casi più gravi, ipotesi di concorso o induzione nella falsità ideologica dell’atto pubblico.


L’art. 483 c.p. punisce chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La pena è la reclusione fino a 2 anni.


In concreto, chi porta dal notaio un testamento falso fatto da lui può trovarsi esposto a una catena di contestazioni: falso in testamento olografo, uso di atto falso, false dichiarazioni al pubblico ufficiale e possibile coinvolgimento nel falso ideologico dell’atto pubblico notarile.


False dichiarazioni sulla qualità di erede o sulla provenienza del testamento

Durante la pubblicazione o nelle fasi successive, chi presenta il testamento può rendere dichiarazioni rilevanti: da chi è stato trovato il documento, dove era custodito, se era chiuso, se vi sono altri testamenti, chi sono gli eredi, chi sono i legatari, quale rapporto aveva con il defunto.


Se queste dichiarazioni sono false, il rischio non riguarda più soltanto il testamento. Può riguardare la falsa attestazione al pubblico ufficiale.


Quando la dichiarazione falsa riguarda fatti destinati a essere provati dall’atto pubblico, il riferimento è l’art. 483 c.p., con reclusione fino a due anni.


Quando invece la falsa dichiarazione riguarda identità, stato o qualità personali proprie o altrui, può venire in rilievo l’art. 495 c.p., che prevede la reclusione da 1 a 6 anni.


È un passaggio da non sottovalutare. Dichiarare falsamente di essere unico erede, occultare l’esistenza di altri chiamati, negare l’esistenza di figli, fratelli, coniuge o altri soggetti rilevanti, oppure attribuirsi una qualità successoria non vera, può diventare penalmente molto più serio di quanto si pensi.


Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: il modulo non è una formalità innocua

Nelle successioni si usano spesso dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Servono per dichiarare chi sono gli eredi, se esiste un testamento, quali rapporti di parentela vi sono, se vi sono altri aventi diritto, se il defunto era coniugato, separato, vedovo, senza figli o con figli.


Molti le firmano come se fossero semplici moduli amministrativi. Non lo sono.


Il DPR 445/2000 prevede che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso sia punito secondo il codice penale e le leggi speciali. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.


Inoltre, se dal controllo emerge la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.


Facciamo un esempio.

Un erede firma una dichiarazione sostitutiva affermando che il defunto non aveva altri figli, pur sapendo dell’esistenza di un figlio nato da una precedente relazione. Oppure dichiara che non esistono testamenti, pur sapendo che ne esiste uno anteriore custodito da altro familiare. Oppure dichiara che il testamento pubblicato è l’unico valido, sapendo che è stato creato artificialmente.


In questi casi, la dichiarazione mendace può produrre effetti su banche, assicurazioni, Agenzia delle Entrate, notai e altri eredi.


E proprio perché produce effetti, il rischio penale e patrimoniale diventa importante.


La truffa: può aggiungersi

Quando si parla di testamento falso, viene spontaneo pensare alla truffa. La truffa ex art. 640 c.p. punisce chi, con artifizi o raggiri, induce qualcuno in errore e procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.


La pena base è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 1.032 euro. Nelle ipotesi aggravate, la pena sale da 1 a 5anni e la multa da 309 a 1.549 euro.


Tuttavia occorre essere tecnicamente precisi. La giurisprudenza ha chiarito che l’uso di un falso testamento non integra automaticamente la truffa, perché il testamento falso produce i propri effetti nell’ambito della successione e non necessariamente attraverso un atto dispositivo compiuto da un terzo tratto in inganno.


Questo non significa che la truffa sia sempre esclusa.

Significa che va valutata caso per caso.


La truffa può diventare ipotizzabile quando il testamento falso viene usato per indurre concretamente un soggetto a compiere un atto patrimoniale: una banca che liquida somme, un coerede che firma una transazione svantaggiosa, un acquirente che compra un immobile confidando in una provenienza ereditaria falsa, una compagnia assicurativa che liquida una prestazione, un terzo che rinuncia a un diritto sulla base di una rappresentazione artificiosa.


In pratica, il falso testamento è già grave di per sé. La truffa può aggiungersi quando, oltre al falso, vi sono artifizi e raggiri diretti a ottenere una disposizione patrimoniale da parte di qualcuno tratto in errore.


Le conseguenze civili: nullità, indegnità e perdita dell’eredità


Sul piano civile, il primo effetto è evidente: se il testamento è falso, non può regolare la successione. Se manca l’autografia o la sottoscrizione del testatore, il testamento olografo è nullo.


Ma la conseguenza più grave è l’indegnità a succedere.

L’art. 463 c.c. prevede che è escluso dalla successione come indegno chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.


Questo significa che chi falsifica un testamento non rischia solo di perdere il vantaggio ottenuto con quel documento. Rischia di essere escluso dall’eredità anche se avrebbe avuto diritto a succedere per legge o in base a un altro testamento valido.


È qui che il falso può diventare un boomerang devastante. Una persona falsifica il testamento per prendere di più, ma finisce per perdere tutto.


Restituzione dei beni, frutti e risarcimento dei danni

L’indegnità e la nullità del testamento non esauriscono il problema. Chi ha beneficiato del falso può essere obbligato a restituire beni, somme, frutti e utilità percepite.


Se ha incassato denaro dai conti correnti del defunto, può doverlo restituire.

Se ha venduto un immobile, può aprire un contenzioso anche con l’acquirente.

Se ha riscosso canoni di locazione, può dover rendere conto dei frutti.

Se ha impedito agli altri eredi di disporre dei beni, può essere chiamato a risarcire i danni.

E molti altri scenari...


I danni possono essere molto concreti: spese legali, costi di perizia grafologica, imposte pagate inutilmente, ritardi nella vendita degli immobili, perdita di occasioni patrimoniali, mancato godimento di beni, blocco di rapporti bancari, spese per rettificare dichiarazioni di successione e volture catastali.


Il testamento falso, quindi, non produce solo un processo penale. Può aprire una causa ereditaria lunga, costosa e patrimonialmente distruttiva.


Il fronte amministrativo e tributario: dichiarazione di successione infedele

Dopo la pubblicazione del testamento, normalmente viene presentata la dichiarazione di successione. Se la dichiarazione si fonda su un testamento falso, anche la posizione fiscale diventa rischiosa.


La dichiarazione di successione indica chi sono i beneficiari, quali sono le quote, quali beni cadono in successione, quali passività vengono dedotte e quali imposte devono essere autoliquidate o liquidate.


Se i beneficiari o le quote derivano da un testamento falso, la dichiarazione può essere infedele o fraudolenta.


In caso di dichiarazione infedele, cioè quando si omettono dati rilevanti, si indicano dati falsi o si espongono passività inesistenti, la sanzione è pari all’80% della differenza d’imposta. Se l’infedeltà non incide sul tributo, la sanzione va da 250 a 1.000 euro.


Questo significa che una dichiarazione di successione costruita su un testamento falso può generare imposte integrative, sanzioni, interessi, rettifiche, dichiarazioni sostitutive e possibili contestazioni anche verso chi ha sottoscritto documenti non veritieri.


Attenzione però a non confondere i piani.


La dichiarazione di successione infedele non va trattata automaticamente come un reato tributario identico alla dichiarazione fraudolenta prevista per imposte sui redditi o IVA.


Cosa fare se si ha in mano un testamento dubbio?

ForLife può affiancare gli eredi nella prima analisi successoria, nella raccolta ordinata dei documenti, nella verifica della coerenza della devoluzione ereditaria e nella gestione della dichiarazione di successione. Quando emergono profili di possibile falso, il passaggio corretto non è improvvisare, ma coordinare la pratica con i professionisti competenti.

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