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Azione di riduzione dell’eredità: cos’è, quando si usa e in che ordine si toccano donazioni e testamento?

  • sofiazanelotti
  • 11 ago
  • Tempo di lettura: 3 min

Quando un testamento o una donazione comprimono oltre misura la quota di legittima riservata ai familiari più stretti, la legge mette in mano ai legittimari un grimaldello preciso: l’azione di riduzione. Con questa azione il giudice dichiara inefficaci, nei confronti del legittimario leso, le attribuzioni che hanno eroso la sua riserva. Il risultato pratico è semplice da visualizzare: i beni “escono” dalle attribuzioni che li avevano allontanati dall’asse e “rientrano” nel patrimonio ereditario, come se quell’atto non fosse mai esistito, così da poterli ridistribuire secondo legge.

riduzione

Atti validi, ma inefficaci verso il legittimario

Un equivoco ricorrente è pensare che il testamento “sbagliato” sia nullo o che la donazione vada annullata. Non è così. Gli atti lesivi sono validi ed efficaci per tutti finché il legittimario non agisce e vince la causa. L’azione di riduzione non è un’azione di nullità, né di rescissione o risoluzione: non si contesta un vizio dell’atto, si chiede invece che quell’atto diventi inefficace nei confronti di chi ha diritto alla legittima. Proprio la validità dell’atto è il presupposto che consente di parlare di lesione.


La natura dell’azione: accertamento costitutivo e inefficacia relativa

Tecnicamente, la riduzione è un accertamento costitutivo: il giudice accerta la lesione e, con la sentenza, modifica la situazione giuridica del legittimario, ripristinando la sua riserva. L’effetto è di inefficacia relativa e “sopravvenuta”: l’atto del defunto resta intatto sul piano formale, ma smette di produrre effetti contro il legittimario. Da qui discende un passaggio cruciale: il bene non “trasloca” direttamente dal donatario al legittimario; prima torna nell’asse ereditario e poi, da lì, è assegnato secondo legge nella misura spettante.


Retroattività sì, ma non per tutti

Tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario, l’effetto è retroattivo: si finge che il defunto non abbia mai disposto. Diverso il discorso per i terzi che abbiano acquistato dal beneficiario: in presenza di determinate tutele (ad esempio le regole sulla trascrizione per immobili e beni registrati) i loro diritti possono restare salvi. Inoltre, la legge pone un limite temporale robusto: trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, l’azione non può più intaccare quell’acquisto. Il legittimario resta comunque titolare di un diritto al valore della sua quota, ma l’aggressione al bene specifico può non essere più possibile.


Contro chi si agisce, concretamente

La riduzione è un’azione personale: si propone contro chi ha ricevuto la disposizione lesiva (il chiamato per testamento o il donatario), non “contro tutti”. Se il bene è nel frattempo passato a un terzo, il legittimario avvia la causa comunque contro il beneficiario originario; l’eventuale recupero del bene verso i terzi seguirà regole e limiti particolari, come accennato.


Un caso per capirci

Immaginiamo Tizio che in vita dona alla compagna Calpurnia un immobile da 500.000 euro e, al momento della morte, lascia un patrimonio residuo di 100.000 euro ai due figli, Primo e Secondo. La massa di calcolo è 600.000 euro; ai figli, in due, spetta una quota di riserva pari a due terzi, ossia 400.000 euro. Poiché nell’asse ci sono solo 100.000 euro, la lesione è di 300.000 euro: i figli possono proporre azione di riduzione contro Calpurnia per reintegrare la legittima. Se Calpurnia avesse venduto l’immobile a Sempronio, i figli agirebbero comunque contro di lei; la sorte del bene in mano a Sempronio dipenderà dalle tutele maturate e dai tempi trascorsi.


In che ordine si “riduce”

La legge impone un percorso ordinato per evitare soluzioni affrettate e, soprattutto, per rispettare quanto più possibile la libertà di disporre del defunto. Si interviene dapprima sulle attribuzioni che derivano dalla successione senza testamento, cioè quelle devolute ex lege quando si apre una successione ab intestato; se non basta, si passa alle disposizioni testamentarie; solo da ultimo si toccano le donazioni fatte in vita. Questo ordine tutela l’idea che le liberalità inter vivos siano l’espressione più ponderata della volontà del disponente e, perciò, le si sacrifica per ultime.


Se sei un legittimario e ritieni che la tua quota di legittima sia stata compressa, lo strumento c’è ed è potente, ma richiede una strategia: ricostruire correttamente la massa ereditaria, verificare tempi e trascrizioni, scegliere i convenuti giusti e rispettare l’ordine di riduzione. Ogni dettaglio può spostare l’esito, specie quando in gioco ci sono terzi acquirenti o donazioni risalenti nel tempo.


Ogni storia familiare è unica. Se vuoi capire rapidamente se e come attivare l’azione di riduzione, parlane con un professionista che sappia leggere numeri, atti e tempi. Per una valutazione riservata del tuo caso e un piano d’azione concreto, contatta il nostro studio ForLife e visita ora il sito www.forlifesrl.com


 
 
 

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