Come funziona la tassazione delle azioni e degli altri strumenti finanziari come: fondi ed ETF ereditati?
- sofiazanelotti
- 28 ago 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 15 apr
Quando una persona muore lasciando investimenti finanziari, molti eredi si fanno la stessa domanda: bisogna pagare subito delle imposte sui guadagni maturati? Oppure la tassazione arriva solo quando gli eredi vendono?

ETF e fondi comuni ereditati: quando si paga davvero il 26%?
Quando si eredita un dossier titoli, una delle domande più frequenti è questa: il 26% si paga solo quando l’erede vende, oppure può scattare già al momento del trasferimento successorio? La risposta, come spesso accade in materia fiscale, non è uguale per tutti gli strumenti finanziari. E proprio qui nascono molti equivoci, soprattutto quando si mettono nello stesso gruppo azioni, obbligazioni, fondi comuni ed ETF. La distinzione, invece, è fondamentale.
Il punto da capire subito: non tutti gli strumenti finanziari sono tassati allo stesso modo
Spesso si semplifica dicendo che, in caso di successione, la tassazione della plusvalenza si manifesta solo quando l’erede decide di vendere. Questa affermazione può funzionare, in linea generale, per strumenti che rientrano nei redditi diversi, ma rischia di diventare fuorviante quando si parla di fondi comuni ed ETF qualificati come OICR. Per questi strumenti, infatti, il sistema fiscale segue una logica diversa, perché i relativi proventi sono inquadrati tra i redditi di capitale.
Immaginiamo due eredi. Il primo riceve azioni societarie. Il secondo riceve quote di un fondo o di un ETF UCITS. A prima vista sembrano entrambi “investimenti finanziari”, ma fiscalmente non sono trattati allo stesso modo. Ed è proprio questa differenza a spiegare perché, per fondi ed ETF, l’intermediario possa applicare una ritenuta già in occasione del trasferimento per successione.
Perché fondi ed ETF non seguono sempre la regola della vendita futura
L’articolo 44 del TUIR include tra i redditi di capitale i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio. A sua volta, l’articolo 26-quinquies del d.P.R. 600/1973 disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti proprio da questa partecipazione. In pratica, per gli OICR il legislatore non guarda sempre e solo alla futura vendita dell’erede, ma anche al maturato fiscale già formatosi in capo al defunto.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E del 4 giugno 2013, ha chiarito un passaggio decisivo: in caso di successione, la differenza tra il valore delle quote alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato del de cuius costituisce reddito di capitale da assoggettare a ritenuta.
Questo è il cuore del problema, ed è anche il motivo per cui la frase “si paga solo quando l’erede vende” non è corretta se riferita in modo indistinto anche a fondi ed ETF.
C’è davvero una doppia imposizione?
Detta così, a molti sembra ingiusto: se la banca tassa qualcosa già al trasferimento, e poi l’erede un domani vende, non si rischia una doppia tassazione? In realtà, in termini tecnici, il sistema è costruito per evitarla. La ritenuta colpisce il maturato fiscale formatosi fino alla successione, cioè il reddito riferibile al de cuius. Da quel momento in poi, l’erede subentra con un valore fiscale aggiornato. Questo significa che l’eventuale tassazione futura riguarderà solo l’incremento successivo, non quello già assorbito al momento del trasferimento.
È una distinzione importante anche dal punto di vista pratico. Se non la si conosce, si rischia di leggere male l’estratto conto o il rendiconto dell’intermediario e di pensare che ci sia stato un errore, quando invece si sta applicando una regola propria degli OICR. Questo non vuol dire che ogni banca operi sempre in modo impeccabile, ma vuol dire che il principio fiscale di partenza esiste ed è preciso.
Azioni, obbligazioni, fondi, ETF: perché confonderli porta fuori strada
Uno degli errori più comuni nasce dal linguaggio quotidiano. Si parla genericamente di “titoli”, “investimenti”, “strumenti finanziari”, come se bastasse questa etichetta per applicare la stessa regola fiscale a tutto. Ma nella realtà non è così. La fiscalità distingue le categorie reddituali, e da quella distinzione dipende il momento in cui l’imposizione emerge e il modo in cui l’intermediario la gestisce.
Facciamo un esempio semplice. Se il de cuius aveva acquistato quote di un fondo anni fa a un certo prezzo, e alla data di apertura della successione quel valore è cresciuto, quel differenziale può assumere rilievo fiscale già allora. Se invece parliamo di altri strumenti, la tassazione può seguire la logica del realizzo successivo. Per questo un articolo davvero utile al lettore non dovrebbe mai mettere nello stesso blocco azioni, obbligazioni, fondi comuni ed ETF senza spiegare che il regime può cambiare.
Il caso tipico che crea confusione nelle successioni
Succede spesso questo: gli eredi ricevono il dossier titoli del familiare defunto, vedono movimenti o trattenute applicate dall’intermediario e pensano che tutto verrà tassato di nuovo al momento della vendita. Da lì nascono contestazioni, dubbi e anche consulenze improvvisate. In realtà, prima di trarre conclusioni, bisogna capire che cosa c’era nel portafoglio: azioni singole, obbligazioni, fondi, ETF armonizzati, gestioni o altri prodotti. Solo dopo si può ricostruire correttamente il trattamento fiscale.
La regola giusta da ricordare
La formula più corretta, detta in modo semplice, è questa: per gli strumenti che generano redditi diversi, la tassazione della plusvalenza emerge normalmente quando l’erede vende; per fondi comuni ed ETF/OICR, invece, il trasferimento successorio può già far emergere una ritenuta sul reddito di capitale maturato fino a quel momento. Non è, in senso tecnico, una doppia imposizione sullo stesso presupposto, perché il valore fiscale dell’erede viene riallineato.
Perché questo tema è importante anche nella pratica successoria
Nelle successioni con patrimoni articolati, il problema non è solo “quanto vale” un investimento, ma anche “come viene trattato” fiscalmente nel passaggio agli eredi. Due strumenti con lo stesso valore economico possono avere effetti diversi sul piano tributario. Per questo, quando si affronta una tematica ereditaria con dossier titoli, conti correnti, fondi, ETF o altri strumenti, serve una lettura coordinata tra documentazione bancaria, profilo civilistico della successione e trattamento fiscale applicabile.
Conclusione
Quando ci si trova davanti a un’eredità con investimenti finanziari, è leggere bene la composizione del patrimonio e applicare a ciascun strumento la sua disciplina.
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L'informazioni su Fondi comuni e ETF è sbagliata perché il fisco considera le plusvalenze redditi di capitale e non redditi diversi. Quindi al momento del trasferimento mortis causa sul conto degli eredi la banca applica l'imposta l'imposta del 26% sulla differenza tra il valore al momento dell'apertura della successione e il valore medio di carico del de cuius.