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Cos'è il vincolo di destinazione nell'eredità e come funziona?

  • sofiazanelotti
  • 17 lug
  • Tempo di lettura: 3 min

Quando si parla di successione, la mente corre subito alla spartizione del patrimonio tra gli eredi. Esiste però un istituto, meno conosciuto ma sempre più utilizzato, che consente al testatore di “blindare” uno o più beni per raggiungere un obiettivo preciso: il vincolo di destinazione. In questo articolo scopriremo in che cosa consiste, come si istituisce e quali vantaggi (e limiti) offre a chi desidera tutelare persone o progetti specifici.

vincolo

Vincolo di destinazione: che cosa significa davvero?

Introdotto dall’art. 2645 ter del Codice civile, il vincolo di destinazione è un negozio giuridico con il quale il disponente riserva determinati beni immobili o mobili registrati al perseguimento di un interesse meritevole di tutela.


Tradotto: quei beni – e i loro frutti – devono servire soltanto allo scopo indicato (per esempio finanziare gli studi di un figlio o garantire assistenza a una persona con disabilità) per un periodo massimo di 90 anni o per tutta la vita del beneficiario.


Il segreto sta nella segregazione patrimoniale: i beni vincolati formano un piccolo universo a parte, separato dal resto del patrimonio.

Grazie alla trascrizione nei registri pubblici, il vincolo “segue” i beni anche se cambiano proprietario, rendendolo opponibile a chiunque.


Come si costituisce il vincolo

Serve un atto pubblico – quindi davanti a notaio – in cui si descrivono: i beni destinati; il fine da raggiungere; la durata; (eventualmente) il gestore, cioè chi amministra i beni se il disponente preferisce affidarne la proprietà fiduciaria a un terzo.


Una volta trascritto, il vincolo diventa “reale”: perfino il nuovo acquirente di un appartamento locato dovrà continuare a versare il canone sul conto destinato, se ciò finanzia – poniamo – l’università del nipote Tizietto.


Quali beni possono essere vincolati?

La lettera della legge parla di immobili e mobili iscritti in pubblici registri (auto, barche, aeromobili). Dottrina e giurisprudenza, però, discutono se possano rientrare anche quote sociali o altri cespiti che consentano forme di pubblicità alternative. La regola d’oro resta la conoscibilità da parte dei terzi: niente pubblicità, niente opponibilità.


Tutele per i creditori

Il vincolo “protegge” solo dallo “sciame” di creditori estranei allo scopo.

Chi vanta crediti collegati alla destinazione – ad esempio la scuola che emette la retta di Tizietto – potrà invece agire sul bene vincolato. È un’eccezione al principio per cui il debitore risponde con tutti i suoi beni, e proprio per questo la norma va interpretata con rigore.


Un esempio concreto

Immaginiamo che Lucia, nonna lungimirante, voglia assicurare al nipote Marco un futuro da ingegnere. Destina un appartamento in centro, stabilendo che l’affitto annuale copra tasse universitarie, libri e master post-laurea.

Il vincolo è trascritto: se l’inquilino smette di pagare, Marco (o chi per lui) può pretendere il canone; se l’immobile viene venduto, il nuovo proprietario subentra negli stessi obblighi. Nel frattempo, i creditori personali di Lucia non potranno toccare né l’appartamento né i suoi frutti.


Vincolo di destinazione, fondo patrimoniale, trust o fondazione?

Il vincolo non è l’unico strumento di “patrimonio protetto”:

  • nel fondo patrimoniale i beni servono a soddisfare i bisogni della famiglia legittima;

  • la fondazione è un ente con personalità giuridica e uno statuto più rigido;

  • il trust (di matrice anglosassone) permette ampia flessibilità ma richiede un trustee e un sistema di regole importato.


Il vincolo di destinazione, invece, è rapido da istituire, ha costi contenuti e si presta a obiettivi circoscritti, pur offrendo una protezione simile.


Conclusioni

Per chi desidera modellare l’eredità su esigenze particolari – dal sostegno a un figlio con disabilità alla tutela di opere d’arte di famiglia – il vincolo di destinazione rappresenta una soluzione snella e potente. Basta comprendere limiti, durata e corrette formalità per sfruttarne appieno il potenziale.


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