Il patto di famiglia è il contratto con il quale si decide il “passaggio di testimone” di un’azienda: ecco quali sono i soggetti coinvolti e quando è possibile impugnarlo. Fondamentale per salvaguardare il futuro dei propri cari, dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori.
In tema di divieto di patti successori, l’art. 458 c.c. contiene le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti».
Da tale previsione si evince che la disciplina disposta per i cc. dd. patti di famiglia introduce un patto successorio eccezionalmente ammesso in forza dell’inciso di cui all’art. 458 c.c.
Il Legislatore ha previsto una disciplina ad hoc al fine di garantire la validità di specifici accordi contrattuali in caso di morte dell’imprenditore e di tutelare l’interesse del medesimo, consentendo la destinazione dell’azienda a specifici successori (parenti o discendenti) solitamente già impegnati nell’attività di gestione dell’impresa, salvaguardandone la stabilità.
I patti di famiglia possono avere natura di atti tra vivi o di atti mortis causa; qualora siano atti mortis causa, si configurano come patti successori (istitutivi).
La legge definisce il patto di famiglia come «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». Il patto di famiglia coinvolge diversi soggetti: il disponente, ossia colui che trasferisce a titolo gratuito la proprietà dell’azienda o le partecipazioni societarie; i beneficiari, che sono i discendenti e legittimari. Ambedue legati l'un dall'altro.
Il Legislatore al fine di preservare una quota a favore dei partecipanti al patto e dei legittimari sopravvenuti al momento della successione e di fare in modo che sia regolata in modo definitivo la posizione ereditaria degli assegnatari nei confronti dei legittimari non assegnatari, ha previsto specifiche norme di tutela.
È inoltre previsto, a favore dei legittimari sopravvenuti dopo la stipula del patto, che all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di impugnazione; se pertanto non si ottempera a tale obbligo si incorre in una causa di annullabilità del patto di famiglia.
Tali patti devono inoltre essere stipulati per atto pubblico, a pena di nullità.
ForLife è preparata a dare una completa consulenza agli imprenditori che vogliono essere precisi ed informati. Contattateci per maggiori informazioni.
コメント