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Cosa succede se dopo aver fatto testamento nascono figli?

  • sofiazanelotti
  • 9 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Benvenuti nel blog di ForLife, lo studio specializzato in successioni ereditarie. Uno dei quesiti più ricorrenti riguarda la sorte di un testamento redatto da chi non aveva figli (o ignorava di averne), ma in seguito li abbia riconosciuti o adottati, oppure li abbia avuti dopo la stesura del testamento. Esiste una norma che prevede la revoca ex lege di quel testamento, proprio per tutelare la presunta volontà del testatore in favore dei discendenti. In questo articolo esploriamo come funziona la “sopravvenienza di figli” e perché comporta l’automatica inefficacia del testamento.

testamento figli

La facoltà di revocare il testamento

Il testamento è, per definizione, un atto revocabile (art. 587 c.c.). Fino all’ultimo istante di vita, il testatore può modificarne le disposizioni o annullare tutto.

La revoca può essere:

  1. Espressa: il testatore dichiara apertamente di voler annullare un precedente testamento (art. 680 c.c.).

  2. Tacita: il testatore redige un nuovo testamento o compie atti incompatibili con quanto disposto in precedenza (art. 682 c.c.).

  3. Legale: opera automaticamente al verificarsi di determinati eventi stabiliti dalla legge, senza che il testatore debba intervenire con una propria volontà.


Tra queste ipotesi di revoca legale, il Codice Civile (art. 687 c.c.) prevede la sopravvenienza di figli o discendenti. Vediamo come questa circostanza incide sul testamento.


Revoca ex lege: l’art. 687 c.c.

L’art. 687, comma 1, c.c. stabilisce che:

“Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.”

Esempio pratico

Tizio redige testamento quando è convinto di non avere figli, nominando erede un suo amico. Qualche anno dopo, scopre di aver avuto un figlio naturale, oppure nasce un figlio postumo, o ancora adotta un figlio. In questi casi, il testamento iniziale si considera revocato automaticamente (s), e laenza che il testatore debba fare nulla successione sarà regolata dalla legge (salvo il testatore non abbia previsto espressamente un caso del genere).


La norma si basa sull’idea che il testatore, scrivendo le proprie disposizioni in un momento in cui non aveva (o ignorava di avere) discendenti, non avrebbe disposto allo stesso modo se fosse stato consapevole della loro esistenza. Perciò, la legge presume che la volontà originaria “cada” con la nascita o il riconoscimento di figli.


Si può evitare la revoca ex lege per figli?

Sì. L’art. 687, comma 3, c.c. prevede che la revoca non operi se il testatore ha espressamente contemplato, nel testamento, la possibilità di avere o riconoscere figli in seguito, adeguando dunque le sue disposizioni anche a tale evenienza.


Esempio: “Istituisco erede mio fratello, salvo che esistano o sopravvengano miei figli, nel qual caso….”.


Revoca o inefficacia sopravvenuta?

Dottrina e giurisprudenza spesso parlano della revoca ex lege come di una fattispecie “non propriamente” revocatoria, perché la legge ne fa derivare automaticamente l’annullamento del testamento, senza un atto di volontà del testatore. È, in sostanza, un’ipotesi di inefficacia successiva, basata su un evento oggettivo (l’esistenza o la nascita di figli). Il risultato, comunque, è che il testamento perde completamente efficacia: nessuna disposizione patrimoniale in esso contenuta potrà trovare applicazione.


Effetti pratici: tutto il testamento “cade”

Con la sopravvenienza di figli, l’intero testamento viene meno, e la successione diventa “legittima” (cioè regolata dalla legge). Non si salvano neppure le singole disposizioni a titolo particolare (legati). L’unica eccezione riguarda le disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio, il riconoscimento di un figlio, la nomina di un tutore, l’attribuzione di un cognome), che rimangono valide. La ratio è tutelare la volontà del testatore su aspetti che non riguardano la devoluzione patrimoniale.


Conclusioni

La nascita, l’adozione o il riconoscimento di un figlio dopo la redazione del testamento – in un momento in cui il testatore non ne era consapevole – comporta la revoca automatica delle disposizioni patrimoniali contenute in quel testamento. In pratica, il legislatore ritiene “superate” quelle volontà, ritenendo che la presenza di discendenti avrebbe spinto il testatore a disporre diversamente. Tuttavia, la legge lascia uno spiraglio: il testatore può prevedere espressamente il caso di futura esistenza di figli, evitando la revoca ex lege.


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