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Cosa succede se nel testamento viene lasciato un bene che non appartiene al defunto?

  • sofiazanelotti
  • 27 ago
  • Tempo di lettura: 3 min

Quando si parla di successioni ereditarie, una delle regole fondamentali è chiara: il testatore può disporre solo dei beni che gli appartengono. Per questa ragione, la legge stabilisce che un legato di cosa altrui – cioè l’attribuzione per testamento di un bene che non è di proprietà del defunto – è di norma nullo.

Lo afferma l’art. 651 del Codice civile: «Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo». Ma attenzione: la stessa norma introduce delle eccezioni che rendono, in alcuni casi, valido ed efficace anche un legato avente ad oggetto un bene altrui. Vediamo come.

legato altrui testamento

Il legato di cosa altrui: quando è valido

Il legato di cosa altrui si verifica quando il testatore, con il proprio testamento, lascia in eredità un bene che in realtà non è di sua proprietà.

Per esempio, Tizio scrive: «Lego a Caio il terreno confinante con la sua casa», pur sapendo che quel terreno appartiene a Sempronio.

In situazioni come questa, il legato può essere valido se emerge con chiarezza che il testatore era consapevole di disporre di un bene altrui. Tale consapevolezza può risultare:

  • direttamente dal testamento, con una dichiarazione esplicita;

  • oppure da altra scrittura del testatore, che dimostri che egli sapeva, già al momento della redazione del testamento, che quel bene apparteneva a un terzo.

Se invece non risulta questa consapevolezza, il legato è nullo e il legatario non potrà pretendere nulla.


Cosa ottiene il legatario?

Qui sta il punto più interessante: il legatario, alla morte del testatore, non diventa automaticamente proprietario del bene altrui (sarebbe impossibile, perché il defunto non poteva trasferirlo).

Ciò che acquisisce è un diritto di credito nei confronti dell’onerato (ossia l’erede incaricato di eseguire il legato). In pratica:

  • l’onerato deve procurare il bene al legatario, acquistandolo dal vero proprietario e trasferendolo;

  • in alternativa, può soddisfare l’obbligo pagando al legatario il giusto prezzo di quel bene.

Si tratta dunque di un legato obbligatorio con facoltà alternativa, che non garantisce sempre il risultato sperato. Se il bene non può essere comprato – perché il terzo non vuole venderlo o per altre ragioni – l’onerato non è tenuto a versare neppure l’equivalente in denaro. Il legatario, in tal caso, resta senza nulla.


Un esempio pratico

Immaginiamo che un testatore lasci scritto: «Lego a mia nipote Giulia la villetta al mare di proprietà del mio amico Carlo».

  • Se Carlo è disposto a vendere, l’onerato acquisterà la casa e la trasferirà a Giulia.

  • Se Carlo non vuole vendere, l’onerato potrà chiudere la questione pagando a Giulia il valore di mercato della villetta.

  • Se però l’acquisto è del tutto impossibile (ad esempio Carlo muore e lascia la casa a un erede che rifiuta categoricamente di cederla), allora Giulia non riceverà nulla.


Perché è importante conoscerlo

Questo istituto dimostra come, in materia successoria, non tutto ciò che è scritto in un testamento abbia effetti immediati e automatici. La volontà del testatore deve sempre confrontarsi con i limiti del diritto di proprietà altrui.

Chi si trova a gestire una successione con un legato di cosa altrui deve valutare attentamente le conseguenze: il legatario potrebbe ottenere il bene, un equivalente in denaro o – in alcuni casi – nulla.


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