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  • sofiazanelotti

Il legato testamentario

Il legato è istituto tipico della successione testamentaria e non trova riscontro nella successione legittima; pur essendo nominato nel testamento, però, il legatario non diviene erede del defunto e non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore ( art. 671 c.c.); in altre parole il legatario è un soggetto che è stato beneficiato dal testatore, una persona che dovrebbe ricevere vantaggio dalla attribuzione ricevuta, cosa che non sempre accade per l'erede.

Proprio perché il legato di solito si risolve in un vantaggio, non è previsto che debba essere accettato, come invece accade per l'eredità, ma è fatta salva, però, la facoltà di rinunciare (art. 649 c.c.).

Il legato è quindi un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario, anche se questa caratteristica può a volte non verificarsi, come nel caso in cui il testatore imponga un onere al legatario pari al valore del legato. Il testatore ha quindi deciso di favorire una o più persone ( fisiche o giuridiche) con il legato, ma chi dovrà eseguire la prestazione oggetto del legato?

Ci risponde l'art. 662 c.c. che la pone a carico degli eredi, se il testatore non ha disposto nulla in proposito; ma il testatore può aver indicato chiaramente tutti gli eredi o uno o più legatari (sublegato) come obbligati, o anche un solo erede ( art. 663 c.c.). In quest'ultimo caso l'erede indicato sarà il solo a dover adempiere, mentre negli altri casi l'obbligo grava in proporzione della rispettiva quota di eredità o di legato, se il testatore non ha stabilito diversamente.

I soggetti incaricati di adempiere sono anche chiamati "onerati", mentre il legatario è detto "onorato".


Ma fissiamo gli altri elementi fondamentali del legato, partendo dal suo acquisto ovvero avviene ipso iure senza che sia necessaria accettazione.

L'accettazione non è quindi necessaria, ma è pur sempre possibile rinunciare, solo che per la rinuncia non è previsto alcun termine; per questo motivo l'art. 650 c.c. permette di agire innanzi alla autorità giudiziaria affinché questa fissi un termine al legatario per la rinuncia. La particolarità di questa specie di actio interrogatoria sta nel fatto che se il legatario lascia trascorrere il termine senza che abbia espresso alcuna dichiarazione, la conseguenza non sarà la rinunzia implicita, ma, al contrario, la perdita della facoltà di rinunziare.

Il legatario, inoltre, non potrà più rinunziare quando abbia esercitato il diritto oggetto del legato.

La rinunzia, a differenza della rinunzia dell'eredità, è un negozio abdicativo unilaterale, proprio perché si perde un diritto di cui si è già titolare.Ma cosa può avere ad oggetto il legato?Si ne distinguono in merito all'oggetto due fondamentali tipi:legato di specie: quando ha ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su un bene o su una quota di bene determinato appartenente al testatore; il diritto si trasmette al legatario al momento della morte del testatore e il possesso del bene può essere domandato all'onerato anche se ne sia stato dispensato dal testatore;legato di quantità: è valido il legato di una cosa individuata solo nel genere; in tal caso l'onerato dovrà fornire al legatario cose di qualità non inferiore alla media; a lui, inoltre, spetta di eseguire la specificazione, se il testatore non abbia incaricato lo stesso legatario o un terzo (art. 664 c.c.).In merito al legato di quantità sono necessarie alcune importanti osservazioni. Può accadere, infatti, che il testatore abbia incaricato l'onerato di soddisfare il legato di una cosa generica, senza specificare se questa si trovi o meno nel suo patrimonio. Ebbene questo legato è valido ( art. 653 c.c.), anche se la cosa non si trovi nell'asse ereditario, mentre non ha effetto se il testatore ha lasciato la cosa generica (ma anche una sua cosa specifica) da prendersi nel suo patrimonio e questa non si trovi nell'asse ( art. 654 c.c.);

Ma cosa accade se il testatore ha indicato come oggetto del legato una cosa che appartiene a un terzo o addirittura all'onerato?

Secondo l'art. 651 il legato è nullo, ma se risulta dal testamento o da altra dichiarazione scritta che il testatore sapeva che la cosa era di altri, il legato è valido; in tal caso l'onerato dovrà trasferire la cosa al legatario se si trovava nel suo patrimonio, oppure procurarsi la cosa dal terzo e trasferirla al legatario.Oltre alla fondamentale distinzione che abbiamo appena fatto, il codice civile elenca ancora numerosi tipi di legato.

Esaminiamoli sinteticamente.


 

PRELEGATO (art. 661 c.c.)

è il legato favore di uno dei coeredi; il legato grava su tutta l'eredità, compresa la quota dell'erede beneficiato che diviene, quindi, al tempo stesso erede e legatario, senza che vi sia confusione tra le due qualifiche

 

LEGATO DI UN CREDITO (art.658c.c.)

può avere ad oggetto un credito (e in tal caso il legatario diviene il nuovo creditore) o la liberazione da un debito ( e di conseguenza il legatario è liberato dal debito che aveva nei confronti del testatore)

 

LEGATO A FAVORE DEL CREDITORE DEL TESTATORE (art. 659 c.c.)

se il debito è menzionato lo si considera fatto a titolo di pagamento del debito, se, invece, non è menzionato si presume che sia stato fatto titolo di liberalità. È però ammessa la prova contraria


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