Le persone giuridiche possono ereditare? Ecco cosa dice la legge
- sofiazanelotti
- 4 lug
- Tempo di lettura: 3 min
Immagina Tizio, un raffinato bibliofilo senza eredi prossimi, che decide di lasciare tutti i suoi libri – e magari qualche immobile – all’ associazione culturale “Amici della Lettura”, fondata con altri appassionati come lui. Il notaio apre il testamento e… tutto regolare? Oppure scatta qualche cavillo che potrebbe stravolgere i piani di Tizio? Capire se – e come – un soggetto collettivo possa ricevere un’eredità è cruciale, soprattutto oggi, quando il terzo settore gioca un ruolo sempre più importante nella gestione dei patrimoni familiari.

La capacità di succedere delle persone giuridiche
In assenza di un articolo dedicato nel Codice civile, la dottrina concorda: le persone giuridiche possono diventare eredi o legatarie, ma soltanto tramite testamento.
La successione “di diritto”, prevista per coniuge, unito civilmente, parenti fino al sesto grado e – in mancanza di tutti loro – lo Stato, resta preclusa agli enti.
Ciò significa che un’associazione, una fondazione o una società non saranno mai “chiamate” automaticamente all’eredità; devono essere espressamente nominate dal de cuius.
Mini-caso. Tizio nomina erede l’associazione “Amici della Lettura”, citata in apertura. La scelta è perfettamente valida: al momento della morte di Tizio l’associazione esiste, ha un suo patrimonio autonomo e gode della riconosciuta capacità di succedere.
Quando l’ente… ancora non esiste
Le questioni diventano più intriganti se Caio, ad esempio, vuole istituire erede “l’associazione che Sempronio costituirà per promuovere lo studio delle arti”.
Qui l’ente è solo nei desideri del testatore. È legittimo? Due filoni interpretativi si fronteggiano:
Lettura restrittiva. Solo chi “esiste” alla morte del testatore può ereditare. L’analogia con i nascituri (art. 462 c.c.) sarebbe eccezionale e, perciò, non estendibile agli enti.
Lettura estensiva (oggi prevalente in giurisprudenza). L’ente può ereditare, ma sotto la condizione sospensiva che effettivamente nasca. Finché l’associazione non si costituisce, l’eredità resta in stand-by: una promessa che diventa realtà solo al verificarsi dell’evento.
Il legislatore ha indirettamente avallato questa seconda via con l’art. 3 disp. att. c.c.: il notaio che pubblichi un testamento con lasciti a enti non ancora costituiti deve segnalarlo al prefetto entro 30 giorni. Una prassi che non avrebbe senso se il lascito fosse, in radice, nullo.
Il caso speciale delle fondazioni
Il Codice civile, all’art. 14, ammette espressamente che una fondazione possa “nascere” per disposizione testamentaria. Qui il testatore non ha bisogno di alcun artificio giuridico: basta indicare lo scopo e destinare un patrimonio congruo; saranno gli esecutori testamentari o l’autorità prefettizia a curare gli adempimenti formali post mortem.
Dalla teoria alla pratica: cosa controllare
Se stai pensando di lasciare parte dei tuoi beni a un’associazione – esistente o futura – è utile conoscere i passaggi chiave:
Verificare l’effettiva personalità giuridica dell’ente (o la sua idoneità a ottenerla).
Redigere un testamento chiaro, indicando scopi e, se necessario, modalità di costituzione dell’ente futuro.
Prevedere una soluzione di riserva (ad esempio, altra associazione con finalità analoghe) nel caso in cui l’ente non venga mai costituito entro un termine ragionevole.
Così eviterai che la tua volontà resti lettera morta o che scatti una devoluzione allo Stato.
Conclusione
Sì, le persone giuridiche possono ereditare, ma serve una precisa regia testamentaria. Quando l’ente non esiste ancora, la legge consente comunque di realizzare la tua volontà, purché la nascita dell’ente avvenga entro i limiti fissati e sotto la vigilanza di notai e autorità competenti.
Prima di mettere nero su bianco, valuta attentamente scopi, tempi e soggetti coinvolti: un testamento ben costruito è l’unico modo per trasformare il tuo patrimonio in un lascito che continui a produrre valore oltre la tua vita.
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