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Si può rinunciare solo a una parte di eredità?

  • sofiazanelotti
  • 9 lug
  • Tempo di lettura: 3 min

Quando si apre una successione, chi è chiamato a subentrare nei beni e nei debiti del defunto si trova davanti a una scelta netta: rinunciare all’eredità o accettarla. Ma è possibile dire “sì” soltanto ad alcuni beni e “no” agli altri? L’idea di selezionare ciò che conviene e lasciare il resto sembra allettante, specie se nell’asse compaiono debiti o immobili difficili da gestire. Eppure il nostro ordinamento ha previsto un divieto preciso: la rinuncia parziale è nulla. Vediamo perché.

rinunciare parte eredità

Che cosa dice la legge

L’art. 520 del Codice civile stabilisce senza mezzi termini che «È nulla la rinunzia fatta… solo in parte». La norma è lo specchio (o, se preferite, il “gemello giuridico”) del terzo comma dell’art. 475, che vieta allo stesso modo l’accettazione parziale.

In altre parole, quota ereditaria e beni che la compongono formano un tutt’uno inscindibile: chi accetta, lo fa “in blocco”; chi rinuncia, lo fa “per intero”.


Perché non è ammessa la rinuncia parziale

Il motivo va cercato nel principio della cosiddetta “delazione ereditaria”. All’apertura della successione si crea una vera e propria offerta del patrimonio del defunto: tu, erede, puoi aderire o rifiutare, ma non personalizzare l’“ordine”. Immagina il notaio come un cameriere che presenta un vassoio già completo; non puoi togliere le olive perché non ti piacciono, o scegliere soltanto il dolce. Il legislatore vuole evitare che gli eredi “peschino” i beni migliori e scarichino i debiti sugli altri chiamati o, peggio, sui creditori.


L’unica via di mezzo: l’accettazione con beneficio di inventario

Se sei tentato di proteggerti da passività impreviste, puoi sfruttare la accettazione con beneficio di inventario (artt. 484 ss. c.c.). In questo modo mantieni la qualità di erede ma circoscrivi la tua responsabilità ai beni ricevuti, senza intaccare il tuo patrimonio personale. È l’unica “zona grigia” ammessa fra il bianco (accettazione piena) e il nero (rinuncia totale).


Esempio pratico

Prendiamo Tizio, unico figlio di Tizione. Alla morte del padre trova nell’asse un appartamento di pregio, alcuni titoli in perdita e un oneroso contenzioso tributario ancora pendente. Tizio non può dire: «Accetto l’appartamento e i titoli, ma rinuncio al contenzioso». Sarebbe rinuncia parziale, dunque nulla. Può invece:

  1. accettare semplicemente e puramente l’intera eredità, assumendosi anche i debiti;

  2. dichiarare l’accettazione con beneficio di inventario, così i creditori potranno rifarsi solo sui beni ereditari;

  3. rinunciare totalmente e uscire di scena.

Qualunque altra combinazione verrebbe considerata inesistente agli occhi della legge, come se non fosse mai stata dichiarata.


Attenzione: se sei nel possesso dei beni, entro 3 mesi dalla morte, devi fare prima l'inventario dell'eredità con il Notaio o un cancelliere. Solo dopo potrai fare rinuncia all'eredità.


Quando c’è un testamento

Il divieto di rinuncia selettiva vale anche se il defunto ha lasciato un testamento. Supponiamo che Tizione destini a Tizio l’intero patrimonio, tranne un lascito di famiglia a favore della sorella. Tizio non può rinunciare alla porzione attribuitagli dal testamento per “accontentarsi” di quella che gli spetterebbe ex lege (ad esempio come legittimario) o viceversa. La successione, per quanto complessa, resta unitaria.


Conclusione

La tentazione di scegliere solo “il buono” dell’eredità è comprensibile, ma il Codice civile la esclude in modo categorico. Se temi che nell’asse si nascondano debiti o passività, la strategia corretta è valutare l’accettazione con beneficio di inventario, unica strada per limitare i rischi senza rinunciare a tutto.


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