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Chi amministra l’eredità quando nessuno l’ha ancora accettata?

  • sofiazanelotti
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Quando una persona muore si apre subito la sua successione ma l’eredità resta “in sospeso” finché i chiamati non decidono se accettare o rinunciare. In questo intervallo – i giuristi lo chiamano periodo di vacanza ereditaria – il patrimonio non può restare incustodito: l’azienda deve continuare a produrre, l’appartamento va protetto da infiltrazioni, i creditori del defunto attendono risposte. Come si garantisce allora la tutela dei beni? Il Codice civile disegna una fitta rete di poteri e di doveri che, se compresi, evitano errori costosi.


Lo studio ForLife, specializzato in successioni ereditarie, ti accompagna tra regole e casi pratici per capire chi deve, può o non può muovere un dito nel patrimonio del defunto.

amministra eredità

Perché serve un’amministrazione “ponte”

Accettare l’eredità significa subentrare nei rapporti attivi e passivi del defunto con effetto retroattivo: la legge (art. 459 c.c.) finge che l’erede sia titolare sin dal giorno del decesso. Ma tra la morte e l’accettazione possono trascorrere mesi, talvolta anni: basti pensare al nipote che vive all’estero o ai parenti che discutono se procedere con beneficio d’inventario. In quelle settimane il patrimonio deve essere custodito nell’interesse di tutti: futuri eredi, creditori, lavoratori dell’azienda, inquilini dell’immobile e così via.


Due categorie di amministratori: chi può e chi deve

Il Codice distingue con grande chiarezza fra soggetti che possiedono soltanto la facoltà di compiere gli atti necessari – perché agiscono in prima persona per evitare un danno al patrimonio – e soggetti gravati da un vero e proprio dovere, investiti di un autentico ufficio di diritto privato.


I chiamati all’eredità: facoltà di agire nel proprio interesse

Il caso più frequente vede il chiamato – colui al quale la legge o il testamento offrono l’eredità – prendersi cura dei beni ancor prima di averli formalmente accettati. L’art. 460 c.c. gli consente di:

  • esercitare azioni possessorie per respingere spogli o molestie

  • compiere atti di conservazione e vigilanza (dall’apposizione di sigilli al pagamento di bollette indispensabili)

  • ottenere dal tribunale l’autorizzazione a vendere beni che non si possono conservare o che generano spese eccessive


Immaginate Caia, unica chiamata a un vasto patrimonio immobiliare. Prima di decidere se accettare, può intervenire per riparare il tetto che minaccia crolli o per bloccare l’usucapione di un terreno. Non lo fa “per bontà”, lo fa per non ritrovarsi – se accetterà – con un patrimonio depauperato.

Gli stessi poteri spettano ai chiamati in subordine – per esempio il sostituto designato dal testatore – qualora il primo chiamato rinunci o cada in condizione risolutiva.


Tre livelli di tutela: vigilanza, conservazione, amministrazione temporanea

Gli studiosi hanno messo ordine nell’ampio ventaglio di attività usando tre etichette:

Vigilanza significa conoscere la consistenza dei beni e prevenire pericoli; è l’ispezione che rivela crepe in un capannone o l’esame dei conti correnti per bloccare addebiti non dovuti.

Conservazione è l’atto concreto che impedisce la perdita di valore: avviare lavori urgenti, notificare interruzioni di usucapione, promuovere un sequestro giudiziario, agire in reintegrazione quando un vicino si appropri di terreno ereditario.

Amministrazione temporanea consente anche atti dispositivi, purché urgenti e autorizzati. Il chiamato può riscuotere canoni di locazione, pagare dipendenti dell’azienda e persino vendere merce deperibile, ma se intende alienare un immobile deve prima rivolgersi al tribunale del luogo d’apertura della successione (art. 747 c.p.c.). Senza quell’autorizzazione l’atto comporterebbe accettazione tacita: un rischio enorme se il patrimonio fosse gravato da debiti sconosciuti.


Gli amministratori “per obbligo”: esecutore testamentario, curatore dell’eredità giacente e altri casi particolari

Diversa è la posizione di chi, per legge o per volontà del defunto, non può sottrarsi al compito di amministrare.

  • L’esecutore testamentario, scelto dal testatore, deve prendere possesso dei beni, redigere inventario e garantire che le disposizioni siano rispettate. Esercita un ufficio in nome proprio ma nell’interesse altrui.

  • Il curatore dell’eredità giacente entra in scena quando nessuno amministra il patrimonio (primo chiamato irreperibile, rifiuto di agire, mancanza di eredi). Il tribunale lo nomina e gli impone inventario, custodia, riscossione crediti e deposito somme.

  • I genitori di un concepito, se il nascituro è chiamato erede, gestiscono i beni fino alla nascita, sempre sotto il controllo del giudice tutelare.

  • Il prefetto, infine, può essere incaricato di proteggere lasciti destinati a enti non ancora costituiti.

Questi soggetti rendono conto dell’operato e, se negligenti, rispondono dei danni provocati.


Amministrare sì, ma con prudenza – qualche esempio concreto

«Posso stipulare un nuovo contratto d’affitto per l’appartamento del nonno?», chiede spesso il chiamato. Se l’immobile restasse vuoto per anni, il valore dell’asse calerebbe; un contratto a breve termine, rinnovabile, approvato dal giudice, rientra nella buona amministrazione. Diverso sarebbe affittare per nove anni senza autorizzazione: si travalicherebbe la soglia della conservazione, trasformandosi in erede per accettazione tacita.


Un’altra domanda ricorrente: «Il magazzino ereditario è pieno di merce deperibile, posso venderla subito?» È il classico caso in cui la legge ammette la vendita urgente ma vuole il sigillo del tribunale. La procedura è rapida, spesso risolta con un decreto monocratico: ignorarla implica responsabilità personali.


Conclusioni

Il periodo di vacanza ereditaria non è un limbo giuridico ma un delicato spazio di transizione sorretto da regole puntuali. Conoscere chi può intervenire, quando serve l’autorizzazione del giudice e quali azioni sono ammesse preserva i beni, evita litigi futuri e tutela i creditori.


ForLife, studio dedicato esclusivamente alle successioni, affianca quotidianamente chiamati all’eredità, esecutori testamentari e curatori nella gestione di questi passaggi. Se hai dubbi su un atto da compiere prima dell’accettazione, contattaci: prevenire un contenzioso costa sempre meno che curarlo. Prenota ora una consulenza e visita il nostro sito www.forlifesrl.com


 
 
 

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