Chi amministra l’eredità quando nessuno l’ha ancora accettata?
- sofiazanelotti
- 5 giorni fa
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Quando una persona muore si apre subito la sua successione ma l’eredità resta “in sospeso” finché i chiamati non decidono se accettare o rinunciare. In questo intervallo – i giuristi lo chiamano periodo di vacanza ereditaria – il patrimonio non può restare incustodito: l’azienda deve continuare a produrre, l’appartamento va protetto da infiltrazioni, i creditori del defunto attendono risposte. Come si garantisce allora la tutela dei beni? Il Codice civile disegna una fitta rete di poteri e di doveri che, se compresi, evitano errori costosi.
Lo studio ForLife, specializzato in successioni ereditarie, ti accompagna tra regole e casi pratici per capire chi deve, può o non può muovere un dito nel patrimonio del defunto.

Perché serve un’amministrazione “ponte”
Accettare l’eredità significa subentrare nei rapporti attivi e passivi del defunto con effetto retroattivo: la legge (art. 459 c.c.) finge che l’erede sia titolare sin dal giorno del decesso. Ma tra la morte e l’accettazione possono trascorrere mesi, talvolta anni: basti pensare al nipote che vive all’estero o ai parenti che discutono se procedere con beneficio d’inventario. In quelle settimane il patrimonio deve essere custodito nell’interesse di tutti: futuri eredi, creditori, lavoratori dell’azienda, inquilini dell’immobile e così via.
Due categorie di amministratori: chi può e chi deve
Il Codice distingue con grande chiarezza fra soggetti che possiedono soltanto la facoltà di compiere gli atti necessari – perché agiscono in prima persona per evitare un danno al patrimonio – e soggetti gravati da un vero e proprio dovere, investiti di un autentico ufficio di diritto privato.
I chiamati all’eredità: facoltà di agire nel proprio interesse
Il caso più frequente vede il chiamato – colui al quale la legge o il testamento offrono l’eredità – prendersi cura dei beni ancor prima di averli formalmente accettati. L’art. 460 c.c. gli consente di:
esercitare azioni possessorie per respingere spogli o molestie
compiere atti di conservazione e vigilanza (dall’apposizione di sigilli al pagamento di bollette indispensabili)
ottenere dal tribunale l’autorizzazione a vendere beni che non si possono conservare o che generano spese eccessive
Immaginate Caia, unica chiamata a un vasto patrimonio immobiliare. Prima di decidere se accettare, può intervenire per riparare il tetto che minaccia crolli o per bloccare l’usucapione di un terreno. Non lo fa “per bontà”, lo fa per non ritrovarsi – se accetterà – con un patrimonio depauperato.
Gli stessi poteri spettano ai chiamati in subordine – per esempio il sostituto designato dal testatore – qualora il primo chiamato rinunci o cada in condizione risolutiva.
Tre livelli di tutela: vigilanza, conservazione, amministrazione temporanea
Gli studiosi hanno messo ordine nell’ampio ventaglio di attività usando tre etichette:
Vigilanza significa conoscere la consistenza dei beni e prevenire pericoli; è l’ispezione che rivela crepe in un capannone o l’esame dei conti correnti per bloccare addebiti non dovuti.
Conservazione è l’atto concreto che impedisce la perdita di valore: avviare lavori urgenti, notificare interruzioni di usucapione, promuovere un sequestro giudiziario, agire in reintegrazione quando un vicino si appropri di terreno ereditario.
Amministrazione temporanea consente anche atti dispositivi, purché urgenti e autorizzati. Il chiamato può riscuotere canoni di locazione, pagare dipendenti dell’azienda e persino vendere merce deperibile, ma se intende alienare un immobile deve prima rivolgersi al tribunale del luogo d’apertura della successione (art. 747 c.p.c.). Senza quell’autorizzazione l’atto comporterebbe accettazione tacita: un rischio enorme se il patrimonio fosse gravato da debiti sconosciuti.
Gli amministratori “per obbligo”: esecutore testamentario, curatore dell’eredità giacente e altri casi particolari
Diversa è la posizione di chi, per legge o per volontà del defunto, non può sottrarsi al compito di amministrare.
L’esecutore testamentario, scelto dal testatore, deve prendere possesso dei beni, redigere inventario e garantire che le disposizioni siano rispettate. Esercita un ufficio in nome proprio ma nell’interesse altrui.
Il curatore dell’eredità giacente entra in scena quando nessuno amministra il patrimonio (primo chiamato irreperibile, rifiuto di agire, mancanza di eredi). Il tribunale lo nomina e gli impone inventario, custodia, riscossione crediti e deposito somme.
I genitori di un concepito, se il nascituro è chiamato erede, gestiscono i beni fino alla nascita, sempre sotto il controllo del giudice tutelare.
Il prefetto, infine, può essere incaricato di proteggere lasciti destinati a enti non ancora costituiti.
Questi soggetti rendono conto dell’operato e, se negligenti, rispondono dei danni provocati.
Amministrare sì, ma con prudenza – qualche esempio concreto
«Posso stipulare un nuovo contratto d’affitto per l’appartamento del nonno?», chiede spesso il chiamato. Se l’immobile restasse vuoto per anni, il valore dell’asse calerebbe; un contratto a breve termine, rinnovabile, approvato dal giudice, rientra nella buona amministrazione. Diverso sarebbe affittare per nove anni senza autorizzazione: si travalicherebbe la soglia della conservazione, trasformandosi in erede per accettazione tacita.
Un’altra domanda ricorrente: «Il magazzino ereditario è pieno di merce deperibile, posso venderla subito?» È il classico caso in cui la legge ammette la vendita urgente ma vuole il sigillo del tribunale. La procedura è rapida, spesso risolta con un decreto monocratico: ignorarla implica responsabilità personali.
Conclusioni
Il periodo di vacanza ereditaria non è un limbo giuridico ma un delicato spazio di transizione sorretto da regole puntuali. Conoscere chi può intervenire, quando serve l’autorizzazione del giudice e quali azioni sono ammesse preserva i beni, evita litigi futuri e tutela i creditori.
ForLife, studio dedicato esclusivamente alle successioni, affianca quotidianamente chiamati all’eredità, esecutori testamentari e curatori nella gestione di questi passaggi. Se hai dubbi su un atto da compiere prima dell’accettazione, contattaci: prevenire un contenzioso costa sempre meno che curarlo. Prenota ora una consulenza e visita il nostro sito www.forlifesrl.com
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