Contratti “a partire dalla morte”: sono leciti o violano il divieto dei patti successori?
- sofiazanelotti
- 5 giorni fa
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Nel diritto italiano qualunque accordo che faccia dipendere un’attribuzione dalla futura successione di un altro soggetto cade sotto il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) ed è nullo. Questo non significa, però, che ogni contratto agganciato alla morte di una parte sia proibito: la Cassazione e la dottrina distinguono con attenzione fra disposizioni mortis causa e negozi inter vivos in cui la morte opera solo come condizione o termine di efficacia. Comprendere la differenza è cruciale per chi intende programmare trasferimenti di ricchezza, evitare litigi tra eredi e ridurre il rischio di impugnazioni.

Contratti onerosi con condizione sospensiva o termine “ex morte”
Quando due parti concludono un accordo a titolo oneroso – quindi con prestazioni reciproche – possono posticiparne alcuni effetti fino al decesso di uno di loro. La volontà reale non è quella di “lasciare” a causa di morte, bensì di concludere subito e far scattare il trasferimento in un secondo momento.
L’esempio tipico è la vendita di un immobile “con efficacia dalla mia morte”. Il contratto esiste e vincola fin da ora: le parti potrebbero scioglierlo solo per mutuo dissenso, ma l’evento morte agisce come termine iniziale. Nessun patto successorio, dunque, perché il bene fa già parte del patrimonio del venditore e la controprestazione è pattuita.
Donazioni “cum moriar”, “si moriar” e “si praemoriar”: dove passa il confine della validità
La questione è più delicata quando si parla di donazioni. Se il donante intende davvero “disporre per il tempo in cui avrà cessato di vivere” siamo di fronte a una donazione mortis causa, contratto che il codice dichiara nullo. Diverso è il caso in cui morte o premorienza fungano solo da condizione o termine: allora la donazione è stipulata oggi, con l’obbligo di forma notarile e l’accettazione immediata, mentre il trasferimento diventa effettivo alla condizione che l’evento si verifichi.
La Cassazione, in due pronunce, ha tuttavia mostrato diffidenza: se dalla struttura emergono irrevocabilità e spossessamento rinviato, il rischio di qualificazione come patto successorio è alto. La regola pratica? Analizzare la “causa concreta”: se l’intento è spostare la titolarità dal vivo e non post-mortem, la clausola è lecita; altrimenti scatta la nullità.
La condizione “se erediterò”: contratti sospesi in attesa di un beneficio testamentario
È perfettamente valido un contratto che condiziona la sua efficacia all’eventuale nomina a erede o legatario di una terza persona. Tizio può vendere oggi la propria casa, ma precisare che l’operazione si perfezionerà solo se diventerà erede dello zio. Non c’è violazione del divieto perché Tizio non dispone di beni altrui: semplicemente sospende l’accordo a un evento incerto, del tutto esterno alla volontà della terza parte testatrice.
Perché rivolgersi a un esperto prima di inserire clausole “post mortem”
La linea fra patto successorio e contratto sospensivo è sottile: basta un refuso o una forma ambigua perché l’intero negozio cada nel vuoto. Il team di ForLife analizza le clausole, verifica la causa concreta e costruisce soluzioni alternative – fondi patrimoniali, trust, donazioni in piena proprietà con riserva di usufrutto – che assicurano l’effetto desiderato senza esporre gli interessi familiari a contestazioni future.
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