Come funziona un legato di denaro se i soldi “non ci sono” sul conto indicato nel testamento?
- sofiazanelotti
- 4 giorni fa
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Capita più spesso di quanto si pensi: una persona scrive un testamento con legati molto precisi, indicando perfino la banca o il “contenitore” da cui prelevare le somme. Poi, al momento della morte, quel contenitore non esiste più… oppure è rimasto solo un prodotto che, pur sembrando un investimento, non entra nell’eredità.

È un dettaglio che può cambiare tutto, anche nei rapporti tra erede e legatari.
In questo articolo ti spiego un caso reale, con la ratio giuridica e con un punto pratico: cosa succede se il testamento dice “prendi i soldi da BANCA X” ma in banca c’è solo una polizza vita.
Caso pratico: “Lascio 150.000 euro da prelevare dagli investimenti in banca”
La testatrice aveva diversi beni e lascia un testamento olografo. Tra le volontà inserisce una clausola molto chiara: un legato di 150.000 euro “da prelevarsi” dagli investimenti presso una specifica banca, con espressioni del tipo “titoli, gestione, fondi… ecc.”.
Quando si apre la successione, però, emerge che presso quella banca non c’è più alcun conto titoli, nessuna gestione, nessun fondo intestato alla defunta, nessun conto corrente. Esiste soltanto una polizza vita per circa 350.000 euro, con beneficiario designato in vita (che coincide con l’erede testamentario).
A questo punto nasce la domanda tipica: “Ma se la polizza è un investimento, non vale come ‘investimenti presso la banca’ e quindi non si può prendere da lì il legato?”
Perché quel legato non si esegue se manca la “provvista” indicata
Qui la chiave sta nella struttura del legato. Se il testamento avesse detto in modo “ampio”: “lascio 150.000 euro a Tizio”, saremmo davanti a un legato di somma “generico”. In quel caso il legato diventa un peso a carico dell’erede: il legatario è creditore e l’erede deve pagare la somma con l’attivo ereditario complessivo, secondo le regole della successione.
Ma quando il testatore scrive qualcosa di diverso, cioè lega la somma a un contenitore specifico (“da prelevarsi dagli investimenti intestati presso quella banca”), la disposizione non sta dicendo “pagami comunque 150.000 euro”, sta dicendo “pagami 150.000 euro da quella provvista”. In termini tecnici, è un legato “vincolato” a una determinata fonte: se la fonte non esiste nell’asse al decesso, il legato resta privo di oggetto e non si trasforma automaticamente in un debito generale dell’erede. È una sfumatura di poche parole, ma è esattamente ciò che spesso sfugge quando si leggono i testamenti “di fretta”.
La polizza vita sembra un investimento, ma non è eredità!
È vero: molte polizze (specie unit o index linked) vengono vendute come investimenti e possono avere una componente di mercato che fa crescere o diminuire il capitale.
Però, nel diritto delle successioni, conta un’altra cosa: se c’è una designazione beneficiaria valida, la prestazione della polizza è un diritto che nasce dal contratto assicurativo e va al beneficiario iure proprio, non “per successione”. Questo significa, in pratica, che quella somma non entra nell’asse ereditario come “bene intestato al defunto” da dividere o da cui prelevare per eseguire legati costruiti come prelievo da una provvista ereditaria. Quindi, anche se “economicamente” la polizza assomiglia a un investimento, “successoriamente” non è un salvadanaio dell’eredità da cui pescare legati, salvo situazioni particolari (che richiedono analisi ad hoc).
Il punto che crea più contenzioso: “ecc...” non salva il legato
Spesso i legatari si aggrappano a parole come “ecc...” (“titoli, fondi, gestione ecc.”) per sostenere che la volontà fosse ampia. E in effetti “ecc.” allarga le categorie dentro il perimetro “rapporti intestati al de cuius presso quella banca”: se ci fosse un prodotto intestato, anche non nominato, potrebbe rientrare.
Ma “ecc.” non può fare un salto logico diverso: non può trasformare un diritto del beneficiario di polizza, che sta fuori asse, in una provvista ereditaria. In altre parole, “ecc.” amplia le tipologie di beni iure successionis; non cambia la natura giuridica del rapporto.
Come evitare questi problemi prima che esplodano
Questo caso insegna due cose molto concrete.
La prima: se vuoi lasciare una somma “certa” a qualcuno, devi decidere se intendi un legato generico (pagabile dall’erede con l’asse complessivo o persino il suo patrimonio) oppure un legato vincolato a un conto/rapporto preciso. Sono due strumenti diversi, con effetti diversi.
La seconda: prodotti come le polizze vita hanno un ruolo enorme nella pianificazione, ma vanno coordinati con il testamento. Altrimenti, rischi che una clausola sembri chiarissima “sulla carta”, ma poi non trovi materialmente nulla su cui operare.
È qui che una Consulenza testamentaria fatta bene fa la differenza: non si tratta solo di “scrivere un testamento”, ma di verificare se le clausole sono coerenti con il patrimonio reale e con gli strumenti (conti, investimenti, polizze, cointestazioni) che le persone usano davvero.
E c’è un altro aspetto spesso sottovalutato: il testamento olografo può andare perso o essere trovato tardi, innescando conflitti inutili. Per questo, in ForLife offriamo anche la Custodia Attiva, così la volontà viene conservata in modo sicuro e fatta valere quando serve.
Quando invece la successione è già aperta e le posizioni si sono irrigidite, serve un lavoro tecnico: ricostruzione dei rapporti, qualificazione delle disposizioni, interlocuzione con banca/assicurazione, e impostazione corretta della pratica. È il cuore della nostra Consulenza successoria, anche quando ci sono legati, polizze e possibili conflitti.
Conclusione: la volontà conta, ma contano anche le parole
In questo caso la conclusione è netta: se il testamento lega 150.000 euro “da prelevare” dagli investimenti intestati presso una banca, e presso quella banca esiste solo una polizza vita con beneficiario designato, quel legato non trova provvista nell’asse e non si esegue come “prelievo”.
Se invece la frase fosse stata “lascio 150.000 euro” in senso ampio, allora il legato avrebbe funzionato come peso a carico dell’erede.
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