top of page

Trascrizione accettazione eredità “a cascata”: dal 18 dicembre 2025 si sblocca (e vendere casa diventa più semplice)

  • sofiazanelotti
  • 9 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Se stai vendendo un immobile ereditato, c’è una frase che prima o poi senti dal notaio: “manca la continuità delle trascrizioni”. È quel momento in cui ti accorgi che “aver fatto la successione” non basta: bisogna anche far risultare nei Registri Immobiliari chi ha davvero accettato l’eredità, soprattutto quando in famiglia ci sono stati più decessi in sequenza.


trascrizione eredità casa

Dal 18 dicembre 2025 è entrata in vigore una norma che, per chi ha immobili ereditati, è una piccola rivoluzione: semplifica la trascrizione dell’accettazione di eredità “a cascata”, cioè quando l’erede intermedio è già morto.


In pratica: molte vendite che prima si inceppavano, oggi si possono sbloccare in modo più lineare.


Il problema concreto: “devo vendere, ma manca un passaggio”


Mini-caso (molto comune): Muore la madre, eredi sono marito e figlio.

Dopo qualche anno muore anche il marito e l’unico erede è il figlio.

Oggi il figlio vuole vendere la casa.

Sembra tutto ovvio, finché il notaio controlla i Registri e dice: “Ok, ma io devo vedere la continuità: serve la trascrizione dell’accettazione dell’eredità della madre anche a favore del marito, e poi quella del marito a favore del figlio.”


E qui nasceva l’incubo: come trascrivere un acquisto ereditario a favore di un soggetto già deceduto (il marito), quando quella trascrizione non era stata fatta a suo tempo?


Molte Conservatorie non gradivano la formalità “a favore di un defunto”. Risultato: pratiche ferme, soluzioni macchinose, vendite rimandate.


Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, viene aggiornato l’art. 2648 c.c.: la trascrizione dell’accettazione può essere chiesta anche sulla base di un atto notarile che contiene una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa:

  • dall’erede, oppure

  • da un suo successore a titolo universale,

con cui si attesta che l’accettazione c’è stata (o che la qualità di erede si è acquistata) in base a due strade precise:


1) Accettazione tacita (art. 476 c.c.)

Quando il chiamato compie atti che può fare solo se è erede (es.: vende, dispone, si comporta da proprietario in modo incompatibile con la rinuncia).


2) Acquisto della qualità di erede (art. 485 c.c.)

Quando il chiamato è nel possesso dei beni ereditari e, per i termini e le regole dell’inventario, viene considerato erede puro e semplice.


In sostanza: se oggi sei l’erede vivente che sta vendendo, puoi rendere in atto una dichiarazione che consente di mettere in fila la catena delle trascrizioni anche quando un passaggio riguardava un erede già deceduto. È esattamente la situazione “a cascata” che bloccava molte pratiche.


Perché questa novità ti interessa davvero (anche se non ami il diritto)

Perché impatta su tre cose che contano:

  1. Tempi di vendita

    Molte vendite si arenavano perché mancava un anello nella catena. Ora si riducono gli ostacoli.

  2. Costi indiretti

    Ogni blocco genera costi: integrazioni documentali, atti aggiuntivi, settimane di attesa, mutui che scadono, acquirenti che si stancano.

  3. Rischio “fai da te”

    Questo è uno di quei punti in cui il fai-da-te non “fa risparmiare”: spesso fa solo arrivare tardi al problema, quando l’urgenza (vendita già avviata) rende tutto più difficile.


Dove entra ForLife: trasformare una norma in una pratica che si chiude

Una cosa è sapere che esiste la riforma. Un’altra è usarla bene, senza creare nuovi problemi.


In ForLife, quando gestiamo una Consulenza successoria su immobili, lavoriamo “a ritroso” come farebbe un notaio: controlliamo continuità, diritti reali, passaggi, intestazioni e documenti, così la vendita non si ferma all’ultimo. Se c’è una successione “a cascata”, impostiamo la pratica in modo coerente e parliamo la lingua degli uffici e dello studio notarile.


Visita il nostro sito www.forlifesrl.com e prenota un appuntamento


 
 
 

Commenti


bottom of page