Rinuncia all’eredità: cosa ti spetta lo stesso? (diritti “iure proprio”)
- sofiazanelotti
- 16 gen
- Tempo di lettura: 5 min
Quando muore una persona cara, spesso ci si ritrova a decidere in fretta se accettare o fare rinuncia all’eredità. Magari perché ci sono debiti, conti “in rosso”, cartelle, fideiussioni, oppure semplicemente perché la situazione è confusa e serve tempo per capire.

In mezzo a questo caos, c’è una buona notizia (che quasi nessuno ti spiega bene): esistono diritti che non passano “dall’eredità”, ma nascono direttamente in capo a te. In latino si dice iure proprio: “per diritto proprio”, cioè a titolo autonomo, non perché sei erede, ma perché la legge (o un contratto) ti riconosce quel diritto comunque.
Capire questa distinzione è fondamentale: ti evita errori, ti fa risparmiare tempo… e soprattutto ti impedisce di rinunciare “a occhi chiusi” pensando di perdere tutto.
Che cosa significa davvero “iure proprio” (e perché cambia la vita pratica)
Un diritto è iure proprio quando sorge direttamente a favore di un soggetto per effetto di una norma o di un contratto, senza passare dall’asse ereditario. Per intenderci: non è “roba del defunto che arriva a te”, ma è un diritto che nasce in te perché si è verificato un evento (la morte) e tu hai determinati requisiti.
Questo è il punto che la Cassazione chiarisce con parole molto nette in tema di pensione ai superstiti: il diritto del superstite è autonomo, non entra nell’asse ereditario ed è acquisito “jure proprio”.
La pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta): non si perde con la rinuncia
La pensione di reversibilità (se il defunto era pensionato) o la pensione indiretta (se era assicurato/lavoratore) è il classico esempio di diritto iure proprio: è una prestazione previdenziale riconosciuta ai superstiti che hanno i requisiti, indipendentemente dal fatto che accettino o rinuncino all’eredità. Il servizio INPS la descrive come prestazione ai superstiti con regole proprie di accesso e ripartizione.
Questo produce due effetti pratici enormi:
rinunciare all’eredità non ti fa “saltare” automaticamente la reversibilità.
fare domanda di reversibilità, di per sé, non è un gesto da erede, ma un atto per un diritto tuo (quindi, di regola, non dovrebbe trasformarsi in accettazione tacita).
Attenzione però ai “ratei maturati e non riscossi”
Qui si inciampa spesso. I ratei di pensione che il defunto aveva maturato ma non aveva incassato sono, in linea generale, somme che entrano nell’asse ereditario e possono essere richieste dagli eredi con una procedura dedicata.
L’INPS lo spiega espressamente: i ratei non riscossi “entrano a far parte dell’asse ereditario” e sono trasmissibili secondo le regole comuni.
Quindi, se hai fatto rinuncia all’eredità, normalmente non dovresti richiederli “come erede”. E infatti la prassi (e il buon senso operativo) impone di separare bene: una cosa è chiedere la reversibilità, un’altra è chiedere arretrati del defunto.
In ForLife, quando impostiamo una pratica, facciamo proprio questo: distinguiamo le domande e i documenti, così da non creare ambiguità e non rischiare “accettazioni involontarie”.
Polizza vita: il capitale ai beneficiari è fuori dall’asse ereditario
Altro pilastro: la polizza vita con beneficiario designato. Qui il diritto nasce dal contratto (assicurazione a favore di terzo) e non dalla successione. Il codice civile disciplina la designazione del beneficiario nell’assicurazione sulla vita.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito un punto che genera contenziosi a raffica: quando il beneficiario è indicato in modo generico come “gli eredi”, quella formula serve a individuare i creditori della prestazione assicurativa, e l’acquisto del diritto ai vantaggi dell’assicurazione avviene comunque, indipendentemente da rinuncia o accettazione dell’eredità.
E non solo: se non c’è una diversa volontà espressa, la ripartizione può avvenire in quote uguali tra i beneficiari “eredi” individuati al momento della morte, senza applicare automaticamente le proporzioni delle quote ereditarie.
Qui entra perfettamente la nostra Consulenza testamentaria: spesso non basta “fare un testamento”, serve anche coordinare testamento, polizze, beneficiari, clausole e obiettivi familiari. E se il testamento resta nel cassetto sbagliato o si perde, il rischio è che tutta la pianificazione salti: per questo, in ForLife proponiamo anche Custodia Attiva, per conservazione sicura e rinvenimento al momento opportuno.
TFR e indennità di preavviso: sì, spesso spettano “iure proprio”… ma non confonderli con lo stipendio
Sul fronte lavoro, la regola è più sottile (ed è qui che tantissimi sbagliano). Il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso (quelle “indennità” previste dagli artt. richiamati dall’art. 2122 c.c.) in caso di morte del lavoratore devono essere corrisposte a coniuge e figli (e, in certe condizioni, ad altri familiari), con una disciplina propria. Questo è un tipico meccanismo “protettivo”: non è semplicemente un credito ereditario che cade nell’asse e si divide per quote.
Ma attenzione: le retribuzioni maturate e non ancora liquidate (ratei, ferie, premi, mensilità in corso…) seguono spesso un’altra strada: fanno parte dei beni caduti in successione e vengono pagate agli eredi secondo le regole successorie. Un documento operativo molto chiaro (Confindustria Verona) distingue infatti le indennità ex art. 2122 dalle competenze che “fanno parte dei beni caduti in successione”.
Fondi pensione e previdenza complementare: spesso i beneficiari non coincidono con gli eredi
Altro grande tema poco conosciuto: la previdenza complementare. In caso di premorienza dell’aderente, la posizione può essere liquidata secondo le regole di settore e secondo la designazione dei beneficiari, con logica non sempre sovrapponibile alla successione. La disciplina è nel d.lgs. 252/2005, che regola anche il riscatto in caso di decesso prima della prestazione pensionistica. E nella prassi (come riportato da analisi specialistiche che richiamano risposte e orientamenti dell’Autorità di vigilanza) la rinuncia all’eredità può non impedire l’incasso della prestazione se il titolo è quello di beneficiario, non di erede.
Questo è un punto da “pianificazione vera”: non è solo successione, è strategia patrimoniale. Ed è uno dei motivi per cui molte famiglie ci chiedono una consulenza: per coordinare designazioni, beneficiari, obiettivi e futuri conflitti.
Risarcimento per la morte: “quale” danno è tuo e quale, invece, è dell’eredità
Quando il decesso deriva da incidente, responsabilità sanitaria o infortunio, spunta un’altra confusione enorme: “il risarcimento è dell’eredità o dei familiari?”.
La risposta, detta senza legalese, è questa: ci sono voci che spettano ai familiari per la loro perdita, e quindi sono risarcimento del danno “personale” (da perdita del rapporto parentale, sofferenza, sconvolgimento della vita). Queste pretese nascono in capo ai congiunti, quindi sono tipicamente iure proprio.
Poi esistono voci che erano del defunto (danni subiti prima di morire) e che possono diventare crediti dell’asse ereditario: lì, se rinunci, di regola esci dal gioco perché non sei erede.
È qui che una nostra Consulenza successoria fatta bene evita disastri: spesso, prima ancora di decidere se rinunciare, bisogna capire se ci sono azioni risarcitorie, chi è legittimato, e con che titoli (erede o familiare danneggiato).
Prestazioni INAIL ai superstiti: rendita e assegni che nascono in capo ai familiari
Se la morte è collegata a infortunio sul lavoro o malattia professionale, esistono prestazioni INAIL riconosciute ai superstiti (rendite, assegni). Ad esempio l’INAIL disciplina l’assegno una tantum in caso di morte come prestazione in favore dei superstiti aventi diritto, con regole proprie. Anche qui, la logica è simile: non è “un bene del defunto” che si divide, ma una tutela che sorge per i superstiti in presenza di requisiti.
Il punto chiave: rinunciare non vuol dire “tagliare” ogni diritto, ma bisogna separare i piani L’errore tipico è fare di tutta l’erba un fascio. Ci sono diritti che restano tuoi perché nascono iure proprio (reversibilità/indiretta, benefici da polizze vita, spesso TFR e indennità ex art. 2122, prestazioni previdenziali/assistenziali ai superstiti, alcune pretese risarcitorie dei familiari). E ci sono somme che invece stanno nell’asse ereditario (per esempio molti arretrati e crediti del defunto), dove la rinuncia ti fa uscire, e dove chiedere “come erede” può perfino creare rischi operativi.
Se vuoi, in ForLife ti affianchiamo proprio su questo: capire cosa conviene fare (accettazione, rinuncia, beneficio d’inventario), evitare mosse che sembrano innocue ma possono diventare accettazione tacita e attivare correttamente i diritti che ti spettano comunque.
Prenota ora un appuntamento su www.forlifesrl.com



Commenti