Se il figlio rinuncia all’eredità e resta solo il coniuge, i parenti del defunto hanno diritto a una quota?
- sofiazanelotti
- 2 minuti fa
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È una delle domande che crea più confusione nelle successioni “semplici”, soprattutto quando c’è un coniuge superstite e un solo figlio. Il figlio rinuncia e subito scatta l’idea: “Allora entrano i fratelli del defunto, o i genitori?”.

In molti casi la risposta corretta è no.
E non è un dettaglio: cambia le quote, cambia i documenti da presentare, cambia perfino come impostare la dichiarazione di successione e le volture. Qui ti spieghiamo la logica giuridica in modo chiaro, partendo dagli articoli giusti e da un’impostazione che in ambito notarile è considerata particolarmente solida.
Il caso pratico che succede davvero
Muore una persona senza testamento. Gli eredi “naturali” sembrano essere la moglie e il figlio. In famiglia però ci sono anche i fratelli del defunto (e magari i genitori). Il figlio, per debiti o per scelta, decide di rinunciare.
E qui nasce la domanda:
“Se il figlio senza figli rinuncia, i parenti del defunto entrano in eredità insieme alla moglie?”
È una domanda legittima, perché a prima vista verrebbe da applicare la regola del concorso del coniuge con ascendenti e fratelli. Ma spesso è proprio qui che si sbaglia.
La chiave: rinuncia non significa ‘scalare’ automaticamente ai parenti successivi perché la rinuncia all’eredità ha un effetto fondamentale: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato. È la regola della retroattività.
Questo però non significa che, appena qualcuno rinuncia, si “apre” la successione a una classe diversa di parenti.
Nella successione legittima, infatti, il sistema funziona per concorso: si guarda chi concorre realmente e si ridetermina la divisione tra chi resta.
Ed è qui che entra la norma che dà fastidio a chi cerca scorciatoie interpretative: l’art. 522 c.c. (devoluzione nelle successioni legittime).
Art. 522 c.c.: non è l’accrescimento
Nel linguaggio comune si parla di “accrescimento”, ma nel caso delle successioni legittime è più corretto parlare di devoluzione/ricalcolo: la quota del rinunciante va a coloro che avrebbero concorso con lui, salvo rappresentazione e salvo una specifica eccezione legata all’art. 571.
Questo meccanismo non va confuso con l’accrescimento testamentario (quello classico, con logiche proprie). Qui la logica è più semplice e più “matematica”: si ricalcola la successione come se il rinunciante non fosse mai esistito tra i chiamati.
Il punto che interessa davvero: coniuge + un figlio che rinuncia
Se all’apertura della successione i chiamati erano coniuge e figlio, e il figlio rinuncia senza discendenti (quindi senza rappresentazione), la soluzione più lineare è questa: il coniuge resta l’unico concorrente originario e l’eredità gli si devolve per intero.
Perché non entrano i fratelli?
Perché i fratelli, le sorelle e gli ascendenti entrano solo quando manca il gruppo successorio che “precede”. Finché c’è un discendente chiamato (anche se poi rinuncia) la successione si è aperta su quel concorso; e la rinuncia fa ricalcolare la divisione tra i concorrenti di quel concorso, non sposta automaticamente la successione su un concorso diverso.
In altre parole: non è che “saltato” il figlio, la legge “riapre” un concorso nuovo con altri parenti. Si limita a stabilire come si ridetermina l’eredità tra chi era già nel concorso iniziale e resta effettivamente chiamato.
Quando entrano davvero i fratelli del defunto?
Entrano quando, semplificando, il rinunciante è “solo” nel senso sostanziale: quando, tolto lui (o tolta la categoria di appartenenza), non resta nessuno dei concorrenti che la legge aveva posto in quella posizione gerarchica.
Esempio concreto: se non ci fossero figli (o discendenti) e restasse solo il coniuge, allora sì che si applicherebbero le norme che fanno concorrere il coniuge con ascendenti e fratelli. Ma nel caso del coniuge + figlio, la rinuncia del figlio non trasforma quel quadro in “manca la prole”: lo ricalcola.
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Conclusione
Quando un chiamato rinuncia in una successione legittima, non bisogna ragionare “a sensazione” (“allora entrano i fratelli”). La regola è: si applica la retroattività della rinuncia e si ricalcolano le quote tra chi avrebbe concorso con il rinunciante, secondo l’art. 522 c.c., salvo rappresentazione.
Se ti trovi in una situazione con coniuge, figlio rinunciante e parenti collaterali sullo sfondo, la ricostruzione corretta fa la differenza tra una successione chiusa in modo lineare e un caso che si trascina per mesi.
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