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Rapporti tra possessore dei beni ereditari e l'erede

Questo articolo delinea i rapporti tra il possessore dei beni ereditari e l'erede, analizzando le disposizioni del codice civile italiano e le relative implicazioni. Vengono esaminati i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, con particolare attenzione ai casi di restituzione dei beni, al rimborso delle spese sostenute e al regime del godimento dei frutti.


possessore dei beni ereditari e l'erede

In seguito all’esito positivo di una petizione d’eredità e alla restituzione dei beni ereditari all’erede, emerge la necessità di regolare i rapporti tra chi è stato possessore dei beni stessi e l’erede. Il legislatore ha previsto che tali rapporti siano disciplinati dalle disposizioni in materia di possesso, come indicato dall’art. 535 c.c., che richiama espressamente l’art. 1148 c.c. e seguenti. Analizziamo in dettaglio le principali disposizioni legislative e i loro effetti.


Restituzione dei Frutti e Spese del Possessore


a) Restituzione dei Frutti:

L’art. 1148 c.c. stabilisce le modalità di restituzione dei frutti da parte del possessore. Il possessore di buona fede può trattenere i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Tuttavia, il possessore in mala fede è tenuto a restituire tutti i frutti percepiti, sia civili che naturali, sin dall’inizio del possesso, in quanto ha commesso un illecito.

b) Rimborsi per le Spese Sostenute:

Le spese sostenute dal possessore devono essere rimborsate, indipendentemente dalla sua buona o mala fede. Tuttavia, la misura del rimborso varia a seconda della causa delle spese:

  1. Spese per il Raccolto dei Frutti: Devono essere rimborsate al possessore solo nei limiti in cui questi è costretto a restituire i frutti, come disposto dall’art. 1148 c.c. e richiamato dall’art. 1149 c.c.

  2. Spese per le Riparazioni Straordinarie: Devono essere rimborsate integralmente, sia al possessore di buona fede che a quello di mala fede, come stabilito dall’art. 1150, comma 1, c.c.

  3. Spese per le Riparazioni Ordinarie: Devono essere rimborsate solo nei limiti in cui il possessore è costretto a restituire i frutti, ai sensi dell’art. 1148 c.c., come precisato dall’art. 1150, comma 4, c.c.

c) Indennità per Miglioramenti e Addizioni:

I commi secondo e terzo dell’art. 1150 c.c. regolano il diritto del possessore a un’indennità per i miglioramenti e le addizioni apportati al bene ereditario. Se il possessore è di buona fede, l’indennità corrisponde all’aumento di valore del bene. Se è di mala fede, l’indennità è la minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore del bene.


Deterioramento o Perdita dei Beni Ereditari

Il legislatore non ha disciplinato esplicitamente il caso in cui i beni ereditari subiscano un deterioramento o periscano. Tuttavia, si ritiene applicabile, in via analogica, la disciplina sull’indebito arricchimento di cui all’art. 2037 c.c. In particolare:

  • Possessore in Mala Fede: Deve rimborsare il valore del bene perito o pagare un’indennità per la perdita di valore del bene deteriorato.

  • Possessore in Buona Fede: Risponde della diminuzione di valore solo nei limiti del proprio arricchimento.


Vendita del Bene Ereditario

L’art. 535, comma 2, c.c. disciplina il caso in cui il possessore in buona fede venda il bene ereditario. Il possessore è obbligato a restituire all’erede solo il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.

In caso di vendita in mala fede, l’erede può pretendere che il possessore recuperi il bene alienato a proprie spese o, se ciò non è possibile, rimborsi l’intero valore del bene, oltre al risarcimento del danno, come previsto dall’art. 948 c.c.


Azione di Petizione e Azione di Rivendicazione

L’erede può agire per la restituzione dei beni ereditari sia mediante la petizione d’eredità sia attraverso l’azione di rivendicazione.

  • Petizione d’Eredità: Presuppone il riconoscimento della qualità ereditaria dell’attore e integra un’azione universale.

  • Azione di Rivendicazione: Può essere esercitata ogni qualvolta sia contestata la proprietà del bene, senza mettere in discussione la qualità di erede. L’attore deve dimostrare di essere proprietario del bene richiesto attraverso una serie continua e ininterrotta di passaggi, risalendo ad un acquisto a titolo originario.


La differenza tra le due azioni si riflette anche sulla competenza del giudice: la petizione d’eredità è di competenza del tribunale del luogo di apertura della successione, mentre la rivendicazione è determinata con riguardo al valore del bene e, nel caso di beni immobili, all’ubicazione del bene stesso.


Conclusione

La regolamentazione dei rapporti tra il possessore dei beni ereditari e l’erede è complessa e articolata, coinvolgendo diverse disposizioni del Codice Civile. È fondamentale per l’erede conoscere i propri diritti e le modalità per farli valere, nonché per il possessore comprendere le proprie responsabilità e i possibili obblighi di restituzione o indennizzo. Un’attenta analisi delle disposizioni legislative e un’adeguata consulenza legale sono essenziali per affrontare efficacemente queste situazioni.

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